Cassazione Penale, Sentenza n. 29755/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Ancona aveva ritenuto un imputato responsabile del delitto di evasione per essersi allontanato, nel corso della fascia oraria di lavoro autorizzata dalla misura degli arresti domiciliari, dal luogo presso cui era autorizzato a svolgere l'attività lavorativa in un giorno del giugno 2020. Con il primo motivo di ricorso si denunciava erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato: l'allontanamento sarebbe stato giustificato dalla necessità di recarsi alla propria abitazione per recuperare documenti richiesti dal datore di lavoro da consegnare al commercialista; pertanto difetterebbe la punibilità o, quanto meno, il dolo. Con il secondo motivo si deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse di breve durata, non impulsiva e avesse determinato una sottrazione solo marginale alla misura cautelare, con motivazione della Corte territoriale ritenuta stereotipata e fondata su un travisamento dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'allontanamento del soggetto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa integra il delitto di evasione e non la mera trasgressione alle prescrizioni della misura; inoltre, il dolo richiesto è generico e consiste nella consapevolezza di allontanarsi senza la necessaria autorizzazione, restando irrilevanti i motivi dell'allontanamento. Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato che la sentenza impugnata aveva escluso l'art. 131-bis c.p. con motivazione apparente e stereotipata, senza una reale valutazione congiunta degli indicatori relativi a condotta, danno e colpevolezza. Dai fatti accertati in appello emergevano infatti un allontanamento di durata circoscritta, determinato da una richiesta del datore di lavoro, e l'assenza di situazioni di concreto pericolo per le esigenze cautelari. Tali elementi consentivano di riconoscere direttamente la particolare tenuità del fatto senza rinvio. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
disciplina il delitto di evasione, integrato dall'allontanamento non autorizzato del sottoposto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a trovarsi o svolgere attività lavorativa.
la Corte richiama il principio per cui la mera trasgressione alle prescrizioni della misura cautelare è sanzionata in via diversa rispetto all'evasione, ma non quando vi sia allontanamento dal luogo autorizzato di attività lavorativa.
la causa di non punibilità è applicabile anche al delitto di evasione quando la concreta offensività del fatto risulti minima all'esito della valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza.
la Corte di cassazione può riconoscere direttamente la particolare tenuità del fatto quando i presupposti sono immediatamente desumibili dagli atti e non occorrono ulteriori accertamenti di merito.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nel provvedimento di legittimità.
Massime di principio
- L'allontanamento del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa integra il delitto di evasione quando avvenga in assenza della necessaria autorizzazione, e non la sola violazione delle prescrizioni della misura.
- Nel delitto di evasione il dolo è generico e consiste nella consapevolezza di allontanarsi senza autorizzazione; i motivi soggettivi o pratici che abbiano determinato l'allontanamento non escludono di regola la tipicità o il dolo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può applicarsi anche al reato di evasione, purché la concreta offensività della condotta risulti minima alla luce di una valutazione complessiva di condotta, danno e colpevolezza.
- La motivazione che esclude l'art. 131-bis c.p. non può risolversi in formule stereotipate o apodittiche, ma deve misurarsi con gli specifici dati fattuali rilevanti ai fini della particolare tenuità.
- Se i presupposti della particolare tenuità del fatto sono già interamente ricavabili dagli atti e non sono necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte di cassazione può dichiarare direttamente la non punibilità senza rinvio.
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