Cassazione Civile, Ordinanza n. 30452/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico convenzionato)
La controversia
Un medico pediatra convenzionato con il SSN aveva ottenuto in sede monitoria il riconoscimento del compenso previsto dall'art. 4 lett. c) dell'AIR di pediatria per l'attività di compilazione periodica dei libretti sanitari dei propri assistiti. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione dell'azienda sanitaria, e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la compilazione fosse attività periodica inserita nel programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva e che l'azienda sanitaria non avesse potere unilaterale di rideterminare o sospendere il compenso pattuito. In cassazione l'azienda sanitaria ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1362 c.c. e dell'accordo integrativo regionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse sostituito la propria interpretazione a quella autentica fornita dall'amministrazione regionale e che il compenso fosse dovuto solo per la prima compilazione e per un solo anno; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., vizi motivazionali e omessa pronuncia, sostenendo che fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente che aveva sottoscritto e interpretato l'accordo, anche alla luce della clausola che pone gli oneri entro le risorse regionali destinate alle ASP.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di interpretazione di clausole contrattuali, il ricorrente non può limitarsi a richiamare gli artt. 1362 e ss. c.c. ma deve indicare specificamente quali canoni interpretativi sarebbero stati violati e in che modo, non essendo consentito in sede di legittimità contrapporre una diversa lettura del testo a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello: la clausola dell'AIR prevede una quota annua di 10 euro per ogni assistito in carico per l'attività di compilazione periodica del libretto sanitario, attività che non si esaurisce nella sola prima compilazione, essendo funzionale alla sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la sua inammissibile commistione di censure eterogenee (violazione di legge, vizi motivazionali, omessa pronuncia) e ha escluso la necessità del litisconsorzio con l'ente regionale, trattandosi al più di chiamata di terzo rimessa a valutazione discrezionale del giudice e non di ipotesi di litisconsorzio necessario. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 4 lett. c) AIR di Pediatria del 29.06.2011
"quota annua di € 10,00 per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall’1 gennaio 2011"
La disposizione pattizia prevede un compenso annuale per l'attività di compilazione periodica del libretto sanitario, non un corrispettivo una tantum per la sola prima compilazione.
Per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici occorre specificare quali regole siano state violate e in quale punto la motivazione se ne sia discostata; non basta contrapporre una diversa interpretazione del testo.
Le censure sull'interpretazione contrattuale sono inammissibili se si limitano a proporre una lettura alternativa senza dimostrare la violazione dei canoni legali di interpretazione.
La sua violazione è stata allegata insieme ad altre censure, ma la Corte ha reputato il motivo inammissibilmente promiscuo e non idoneo a fondare una doglianza autonoma.
È stata invocata per sostenere un preteso litisconsorzio necessario, escluso dalla Corte, che ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio.
La chiamata di terzo è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito e la relativa decisione non è censurabile in cassazione come omissione di litisconsorzio necessario.
Il vizio di motivazione va correttamente incanalato nelle forme previste dalla legge; nel caso concreto la motivazione era presente e la censura non era correttamente formulata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge e falsa applicazione, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e per commistione di censure.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia e le nullità processuali devono essere dedotti nei termini corretti; nel caso concreto la doglianza era mescolata con altre censure ed è risultata inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti l'interpretazione di una clausola contrattuale, è necessario indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo.
- Quando di una clausola contrattuale sono possibili più interpretazioni plausibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria interpretazione a quella accolta dal giudice di merito, se quest'ultima è sorretta da motivazione coerente e non illogica.
- La natura pattizia di un accordo collettivo esecutivo esclude un potere unilaterale dell'ente tenuto all'applicazione di rideterminare il trattamento economico previsto dalla clausola, ove il testo letterale deponga per un compenso dovuto in modo periodico.
- Le doglianze che cumuleranno in modo promiscuo violazione di legge, vizi motivazionali e omessa pronuncia in un unico motivo sono inammissibili per difetto di chiarezza e specificità.
- La mancata chiamata in causa di un terzo non integra, di regola, un litisconsorzio necessario e la decisione sul coinvolgimento del terzo resta devoluta alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione come vizio autonomo.
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