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Ordinanza

Ordinanza n. 256/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (i) della determinazione del Responsabile del Servizio I - Servizio Relazioni Esterne, Turismo, Politiche sociali, Pubblica Istruzione - del Comune di Minturno n. 687 del 21 novembre 2025 (n. 2474 del Reg. Gen.), avente ad oggetto «affidamento ad un soggetto collaboratore-gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (FNPSA) - codice progetto 272 pr 2, annualità 2025-2026 - CIG: b74336dbd6 - aggiudicazione operatore economico: "i colori della solidarietà" - raggruppamento temporaneo di professionisti - rettifica determina n. 682 del 21.11.2025»; (ii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 682 del 21 novembre 2025 (n. 2473 del Reg. Gen.), come rettificata dal provvedimento che precede; (iii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 439 del 20 agosto 2025 (n. 1684 del Reg. Gen.), con la quale è stata disposta l'ammissione alla seconda fase di gara degli operatori economici partecipanti, tra cui il RTI controinteressato; (iv) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 15 luglio 2025, n. 2 dell'8 agosto 2025, n. 3 del 3 settembre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, n. 5 del 16 ottobre 2025 e n. 6 del 22 ottobre 2025, richiamati ed approvati con il provvedimento di aggiudicazione; (v) del verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prot. n. 47037 dell'11 novembre 2025, con cui è stato attestato il possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario; (vi) del punto 9.3 del disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il requisito di aver svolto servizi analoghi nei dieci anni precedenti l'indizione della gara può, in caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, essere documentato da una sola delle imprese raggruppate; (vii) ove occorra, del Bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni altro atto della lex specialis; (viii) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per la condanna dell'Amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione dell'appalto alla Società ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2025: (i) della determinazione del Responsabile del Servizio I - Servizio Relazioni Esterne, Turismo, Politiche sociali, Pubblica Istruzione - del Comune di Minturno n. 687 del 21 novembre 2025 (n. 2474 del Reg. Gen.), avente ad oggetto «AFFIDAMENTO AD UN SOGGETTO COLLABORATORE-GESTORE PER LA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (FNPSA) - CODICE PROGETTO 272 PR 2, ANNUALITA' 2025-2026 - CIG: B74336DBD6 - AGGIUDICAZIONE OPERATORE ECONOMICO: “I COLORI DELLA SOLIDARIETA'" - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI - RETTIFICA DETERMINA N. 682 DEL 21.11.2025»; (ii) della Determinazione del Responsabile del Servizio I n. 682 del 21 novembre 2025 (n. 2473 del Reg. Gen.), come rettificata dal provvedimento che precede; (iii) della Determinazione del Responsabile del Servizio I n. 439 del 20 agosto 2025 (n. 1684 del Reg. Gen.), con la quale è stata disposta l’ammissione alla seconda fase di gara degli operatori economici partecipanti, tra cui il RTI controinteressato; (iv) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 15 luglio 2025, n. 2 dell’8 agosto 2025, n. 3 del 3 settembre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, n. 5 del 16 ottobre 2025 e n. 6 del 22 ottobre 2025, richiamati ed approvati con il provvedimento di aggiudicazione; (v) del verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prot. n. 47037 dell’11 novembre 2025, con cui è stato attestato il possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario; (vi) del punto 9.3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il requisito di aver svolto servizi analoghi nei dieci anni precedenti l’indizione della gara può, in caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, essere documentato da una sola delle imprese raggruppate; (vii) ove occorra, del Bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altro atto della lex specialis; (viii) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per la condanna dell’Amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione dell’appalto alla Società ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 4 gennaio 2026: per l’annullamento (i) della Determinazione del Responsabile del Servizio I - Servizio Relazioni Esterne, Turismo, Politiche sociali, Pubblica Istruzione - del Comune di Minturno n. 687 del 21 novembre 2025 (n. 2474 del Reg. Gen.), avente ad oggetto «affidamento ad un soggetto collaboratore-gestore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (fnpsa) - codice progetto 272 pr 2, annualità 2025-2026 - cig: b74336dbd6 - aggiudicazione operatore economico: “i colori della solidarietà" - raggruppamento temporaneo di professionisti - rettifica determina n. 682 del 21.11.2025»; (ii) della Determinazione del Responsabile del Servizio I n. 682 del 21 novembre 2025 (n. 2473 del Reg. Gen.), come rettificata dal provvedimento che precede; (iii) della Determinazione del Responsabile del Servizio I n. 439 del 20 agosto 2025 (n. 1684 del Reg. Gen.), con la quale è stata disposta l’ammissione alla seconda fase di gara degli operatori economici partecipanti, tra cui il RTI controinteressato; (iv) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 15 luglio 2025, n. 2 dell’8 agosto 2025, n. 3 del 3 settembre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, n. 5 del 16 ottobre 2025 e n. 6 del 22 ottobre 2025, richiamati ed approvati con il provvedimento di aggiudicazione; (v) del verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prot. n. 47037 dell’11 novembre 2025, con cui è stato attestato il possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario; (vi) del punto 9.3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il requisito di aver svolto servizi analoghi nei dieci anni precedenti l’indizione della gara può, in caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, essere documentato da una sola delle imprese raggruppate; (vii) ove occorra, del Bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altro atto della lex specialis; (viii) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per la condanna dell’amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione dell’appalto alla società ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Associazione Solidarietà ODV l’8 gennaio 2026: per l’annullamento 1) del punto 9.1 Requisiti di idoneità professionale del disciplinare di gara della procedura per “Affidamento ad un soggetto collaboratore – gestore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (FNPSA) – Codice progetto 272 – PR – 2, ANNUALITÀ 2025 – 2026 – CUP: F59I23002030001 – CIG: B74336DBD6” nella parte in cui ha stabilito per le Cooperative sociali la “iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, (ove istituito)” e nella parte in cui nell’ultimo periodo, disciplinante espressamente i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ha previsto la sola dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di iscrizione e copia dello Statuto, per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione CCIAA ad essi appartenenti; 2) dei verbali del seggio di gara nr. 3 del 3.9.2025, 4 del 7.10.2025, 5 del 16.10.2025 e 6 del 22.10.2025 nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara; 3) del verbale del responsabile del servizio I del Comune di Minturno del 10.11.2025 di verifica di chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara; 4) della determinazione del responsabile del servizio I – servizio relazioni esterne, turismo, politiche sociali, pubblica istruzione del Comune di Minturno n. 682 del 21.11.2025, con cui, tra gli altri, sono stati approvati i verbali del seggio di gara nr. 3 del 3.9.2025, 4 del 7.10.2025, 5 del 16.10.2025 e 6 del 22.10.2025 e il verbale del 10.11.2025 di verifica di chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara; 5) della determinazione del responsabile del servizio I – servizio relazioni esterne, turismo, politiche sociali, pubblica istruzione del Comune di Minturno n. 687 del 21.11.2025, con la quale è stata rettificata la precedente determinazione del responsabile del servizio I – servizio relazioni esterne, turismo, politiche sociali, pubblica istruzione del Comune di Minturno n. 682 del 21.11.2025 nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ARTEINSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE il 17 febbraio 2026: per l’annullamento (i) della determinazione del Responsabile del Servizio I - Servizio Relazioni Esterne, Turismo, Politiche sociali, Pubblica Istruzione - del Comune di Minturno n. 687 del 21 novembre 2025 (n. 2474 del Reg. Gen.), avente ad oggetto «affidamento ad un soggetto collaboratore-gestore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (fnpsa) - codice progetto 272 pr 2, annualita' 2025-2026 - cig: b74336dbd6 - aggiudicazione operatore economico: “i colori della solidarieta'" - raggruppamento temporaneo di professionisti - rettifica determina n. 682 del 21.11.2025»; (ii) della Determinazione del Responsabile del Servizio I n. 682 del 21 novembre 2025 (n. 2473 del Reg. Gen.), come rettificata dal provvedimento che precede; (iii) della Determinazione del Responsabile del Servizio I n. 439 del 20 agosto 2025 (n. 1684 del Reg. Gen.), con la quale è stata disposta l’ammissione alla seconda fase di gara degli operatori economici partecipanti, tra cui il RTI controinteressato; (iv) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 15 luglio 2025, n. 2 dell’8 agosto 2025, n. 3 del 3 settembre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, n. 5 del 16 ottobre 2025 e n. 6 del 22 ottobre 2025, richiamati ed approvati con il provvedimento di aggiudicazione; (v) del verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prot. n. 47037 dell’11 novembre 2025, con cui è stato attestato il possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario; (vi) del punto 9.3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il requisito di aver svolto servizi analoghi nei dieci anni precedenti l’indizione della gara può, in caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, essere documentato da una sola delle imprese raggruppate; (vii) ove occorra, del Bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altro atto della lex specialis; (viii) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per la condanna dell’amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione dell’appalto alla società ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.

Giustizia amministrativa202500980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso ai certificati di agibilità e di conformità urbanistica delle strutture abitative indicate dall'RTI aggiudicatario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio promosso dall'impresa concorrente per l'annullamento dell'aggiudicazione e degli atti della procedura, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., un'istanza incidentale volta a ottenere l'annullamento del diniego opposto dal Comune alla richiesta di accesso documentale. La richiesta riguardava i certificati di agibilità e di conformità alle norme urbanistiche delle strutture abitative indicate nel progetto operativo dall'RTI aggiudicatario, ovvero una dichiarazione dell'Amministrazione circa la loro eventuale mancanza. Il Comune ha negato l'accesso ritenendo che tali documenti non fossero necessari né per l'ammissione alla procedura né per la valutazione dell'offerta tecnica e che, pertanto, mancasse un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto legittima la motivazione del Comune, poiché la documentazione richiesta non riguardava l'aggiudicazione della gara: i certificati non erano stati oggetto di valutazione da parte della commissione e non erano richiesti ai fini della partecipazione. Ne consegue l'assenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione, anche perché la documentazione non era pertinente alla decisione sul ricorso principale, avente ad oggetto l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva. La trattazione del merito del ricorso principale è stata rinviata alla pubblica udienza del 13 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza di accesso agli atti nel corso del giudizio

    Consente di chiedere nel giudizio amministrativo la tutela contro il diniego di accesso; nel caso concreto l'istanza è stata respinta per mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale e per la non pertinenza dei documenti alla controversia principale.

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse qualificato e un collegamento concreto con la documentazione richiesta; tale requisito è stato escluso per certificati non necessari alla partecipazione e non valutati nella gara.

  • artt. 35 ss. d.lgs. n. 36/2023

    Richiamati quale disciplina dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento; il provvedimento non sviluppa una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, l'istanza di accesso incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. deve essere respinta quando i documenti richiesti non sono pertinenti alla decisione della controversia principale e non incidono sull'atto impugnato.
  • L'interesse all'accesso documentale deve essere diretto, concreto e attuale, non essendo sufficiente una finalità esplorativa o il collegamento meramente generico con una procedura di gara.
  • In una procedura di affidamento, l'accesso a documenti relativi a requisiti o caratteristiche dell'offerta dell'aggiudicatario non è dovuto, ai fini della contestazione dell'aggiudicazione, quando tali documenti non erano richiesti per la partecipazione e non sono stati utilizzati o valutati dalla commissione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaAccesso documentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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