Cassazione Penale, Sentenza n. 41716/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con un unico motivo il ricorrente denunciava un vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello non aveva pronunciato in ordine alla richiesta difensiva di assolvere per il reato di furto per particolare tenuità del fatto. La difesa aveva invocato la causa di non punibilità richiamando l'esiguità del danno subito dalla vittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur non essendovi un espresso pronunciamento sulla causa di non punibilità, dalla motivazione complessiva della sentenza di merito emergeva un rigetto implicito della richiesta: la Corte d'appello aveva valorizzato negativamente i precedenti dell'imputato per reati della stessa indole e la recidiva, elementi incompatibili con il requisito della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis. La doglianza del ricorrente è stata inoltre giudicata generica e non specifica (si limitava all'esiguità del danno). Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riconosce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede valutazione sulla non abitualità e sulla limitata offensività dell'evento. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la struttura argomentativa della motivazione trovasse elementi (precedenti e recidiva) incompatibili con la particolare tenuità, e pertanto la richiesta è stata implicitamente respinta.
art. 624 cod. pen. e art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Norme penali relative al reato di furto e sue aggravanti; nella sentenza di merito l'imputato era stato condannato per tali reati e tali condanne sono state richiamate dalla Corte d'appello come elementi ostativi alla qualificazione del fatto come di particolare tenuità.
Norma penale relativa ad altro reato contestato e menzionato nella motivazione di merito; contribuisce al quadro dei precedenti e alla valutazione complessiva della condotta dell'imputato.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Normativa richiamata tra i reati per cui l'imputato è stato condannato (rif. normativa antimafia/anticrimine); nella motivazione di merito rientra nel novero di elementi che hanno inciso sulla valutazione negativa della non abitualità.
Prevede le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione: la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicato nel caso con irrogazione di euro 3.000,00.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022)
Principio secondo cui la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis può essere implicitamente respinta se la struttura argomentativa della sentenza di merito richiama elementi che escludono la valutazione del fatto in termini di particolare tenuità; principio applicato dalla Corte nel caso concreto.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) può essere ritenuta implicitamente respinta se la motivazione della sentenza di merito contiene elementi che escludono la non abitualità (es. precedenti per reati della stessa indole, recidiva).
- La mera indicazione dell'"esiguità del danno" è spesso insufficiente, se non accompagnata da un'analisi specifica e confrontata con i requisiti legislativi (assenza di abitualità, modesta offensività), per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità.
- In cassazione le doglianze devono essere specifiche: motivi generici o non sviluppati rispetto ai punti decisivi della motivazione di merito possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità in Cassazione comporta l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.: il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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