Cassazione Penale, Sentenza n. 36586/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nasti ha impugnato la sentenza di condanna per quattro rapine aggravate (art. 628 c.p.) e violazioni in materia di armi (L. 895/67), deducendo principalmente l'applicazione dello "stato di necessità" ex art. 54 c.p. (sostendo che avrebbe commesso i reati per evitare un pericolo grave e imminente per sé e la moglie) e contestando la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla sussistenza dello stato di necessità, confermando che i giudici di merito hanno fornito motivazione adeguata: mancava il nesso di coercizione immediata tra il pericolo e le condotte (le rapine si sono protratte per circa un mese e l'imputato avrebbe potuto denunciare gli autori dei fatti), pertanto non ricorreva la scriminante. Anche la censura sulla quantificazione della pena è stata ritenuta priva di rilievo, essendo esercizio di discrezionalità del giudice di merito adeguatamente motivato. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 cod. pen.
La Corte ha ritenuto non applicabile lo stato di necessità perché mancava un pericolo attuale, grave e direttamente coercitivo che giustificasse le azioni del ricorrente; il pericolo non era tale da costringere a commettere ripetute rapine nell'arco di un mese né erano esaurite le alternative (es. denuncia).
art. 628 cod. pen.
Norma che punisce la rapina aggravata; la condanna in relazione a quattro ipotesi è stata confermata in quanto non rilevata scriminante a giustificazione delle condotte.
L. 895/1967 (art. 2, 4 e 7)
Riferimento alle violazioni in materia di armi connesse alle rapine; i giudici di merito hanno ritenuto provate tali violazioni in relazione alle condotte ascritte.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata nella valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte territoriale ha motivato il riconoscimento delle attenuanti e la conseguente quantificazione della pena, giudicata non censurabile in Cassazione.
art. 62 n.1 cod. pen.
Ulteriore richiamo alle circostanze attenuanti considerate dal giudice di merito nella determinazione della pena.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del controllo di legittimità: la Corte di Cassazione verifica che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, li abbiano interpretati correttamente e abbiano dato risposta alle deduzioni delle parti; non può sostituirsi alla valutazione di merito se la motivazione è congrua.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende nei confronti del ricorrente quando il ricorso sia inammissibile e emergano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per una somma ritenuta equa di euro 3.000.
Massime di principio
- Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede un pericolo attuale, grave e direttamente idoneo a costringere l'agente a compiere l'illecito: non è compatibile con condotte delittuose ripetute nel tempo senza nesso di coercizione immediata.
- Quando esistono rimedi alternativi ragionevoli (es. la denuncia degli autori di minacce o aggressioni), tali alternative rendono difficilmente sostenibile la scriminante dello stato di necessità.
- Le valutazioni di fatto e la motivazione dei giudici di merito, se congrue e complete, non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio di legge o manifesta illogicità: la Suprema Corte controlla la correttezza e completezza della motivazione, non la rivalutazione delle prove.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere impugnata in cassazione solo se emergono palesi illogicità o violazioni di legge nella motivazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e, se fondate su profili di colpa, l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità del gravame prima di promuoverlo.
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