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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36586/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nasti ha impugnato la sentenza di condanna per quattro rapine aggravate (art. 628 c.p.) e violazioni in materia di armi (L. 895/67), deducendo principalmente l'applicazione dello "stato di necessità" ex art. 54 c.p. (sostendo che avrebbe commesso i reati per evitare un pericolo grave e imminente per sé e la moglie) e contestando la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla sussistenza dello stato di necessità, confermando che i giudici di merito hanno fornito motivazione adeguata: mancava il nesso di coercizione immediata tra il pericolo e le condotte (le rapine si sono protratte per circa un mese e l'imputato avrebbe potuto denunciare gli autori dei fatti), pertanto non ricorreva la scriminante. Anche la censura sulla quantificazione della pena è stata ritenuta priva di rilievo, essendo esercizio di discrezionalità del giudice di merito adeguatamente motivato. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto non applicabile lo stato di necessità perché mancava un pericolo attuale, grave e direttamente coercitivo che giustificasse le azioni del ricorrente; il pericolo non era tale da costringere a commettere ripetute rapine nell'arco di un mese né erano esaurite le alternative (es. denuncia).

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che punisce la rapina aggravata; la condanna in relazione a quattro ipotesi è stata confermata in quanto non rilevata scriminante a giustificazione delle condotte.

  • L. 895/1967 (art. 2, 4 e 7)

    Riferimento alle violazioni in materia di armi connesse alle rapine; i giudici di merito hanno ritenuto provate tali violazioni in relazione alle condotte ascritte.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata nella valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte territoriale ha motivato il riconoscimento delle attenuanti e la conseguente quantificazione della pena, giudicata non censurabile in Cassazione.

  • art. 62 n.1 cod. pen.

    Ulteriore richiamo alle circostanze attenuanti considerate dal giudice di merito nella determinazione della pena.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del controllo di legittimità: la Corte di Cassazione verifica che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, li abbiano interpretati correttamente e abbiano dato risposta alle deduzioni delle parti; non può sostituirsi alla valutazione di merito se la motivazione è congrua.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende nei confronti del ricorrente quando il ricorso sia inammissibile e emergano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per una somma ritenuta equa di euro 3.000.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede un pericolo attuale, grave e direttamente idoneo a costringere l'agente a compiere l'illecito: non è compatibile con condotte delittuose ripetute nel tempo senza nesso di coercizione immediata.
  • Quando esistono rimedi alternativi ragionevoli (es. la denuncia degli autori di minacce o aggressioni), tali alternative rendono difficilmente sostenibile la scriminante dello stato di necessità.
  • Le valutazioni di fatto e la motivazione dei giudici di merito, se congrue e complete, non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio di legge o manifesta illogicità: la Suprema Corte controlla la correttezza e completezza della motivazione, non la rivalutazione delle prove.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere impugnata in cassazione solo se emergono palesi illogicità o violazioni di legge nella motivazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e, se fondate su profili di colpa, l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità del gravame prima di promuoverlo.

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