Sentenza del 30/06/2016 n. 13419 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell’art. 11 della legge n. 289 del 2002. Ha contestato che la Commissione tributaria regionale avesse escluso la proroga biennale dei termini di accertamento per la revoca delle agevolazioni «prima casa». La controversia riguardava l’acquisto del 2 luglio 2003, effettuato da B.R. con IVA agevolata al 4%, nonostante fosse già proprietario in Italia di un’altra abitazione acquistata con agevolazione, e l’avviso di liquidazione notificato il 21 giugno 2008.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo applicabile la proroga biennale anche alla revoca delle agevolazioni «prima casa» e all’IVA agevolata al 4%, in ragione del richiamo alla disciplina dell’imposta di registro. Ha quindi escluso che l’Amministrazione fosse decaduta: l’avviso del 21 giugno 2008 era stato notificato entro cinque anni dall’acquisto del 2 luglio 2003. La sentenza della CTR del Veneto – Venezia-Mestre, che aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando illegittimo l’avviso per decadenza, è stata cassata. La causa è stata rinviata ad altra sezione della stessa CTR, perché valuti il merito una volta esclusa la decadenza e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis
L'art. 11, comma 1 bis. L. cit., facendo menzione delle "violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite..." assimila infatti le violazioni delle disposizioni agevolative a quelle relative all'enunciazione di valore degli immobili di cui al comma 1 L. cit.. Ne consegue l'applicabilità anche alle violazioni di cui al comma 1 bis della proroga prevista nel comma 1; e ciò senza necessità di esplicito richiamo, posto che una diversa soluzione determinerebbe una incongrua ed irrazionale disparità di trattamento tra ipotesi del tutto equivalenti.
La proroga biennale prevista dal comma 1 si estende alle violazioni relative alla fruizione di agevolazioni tributarie contemplate dal comma 1-bis, senza che occorra un richiamo espresso. La proroga è applicabile anche alla revoca del beneficio «prima casa» e, secondo la decisione, opera in via generale per i rapporti d’imposta astrattamente condonabili, purché il rapporto sia sorto entro il termine rilevante.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2
Si è infatti più volte sostenuto - con ragionamento che non si ritiene qui di disattendere - che il termine triennale per l'accertamento in materia di registro, previsto in via generale dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, è assoggettato alla proroga biennale dettata dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 ed 1 bis e ciò anche nella specifica materia di revoca delle agevolazioni in questione.
Il termine triennale di accertamento previsto per l’imposta di registro è soggetto alla proroga biennale della legge n. 289 del 2002 anche quando l’accertamento riguarda la revoca dell’agevolazione «prima casa».
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, n. 21
La conclusione qui accolta vale anche nell'ipotesi in cui l'agevolazione non spettante riguardi l'Iva agevolata al 4% in forza del n. 21 Tab. A Parte 2 D.P.R. n. 633 del 1972.
La proroga applicabile alla revoca dell’agevolazione «prima casa» opera anche quando il beneficio indebitamente fruito è l’aliquota IVA del 4% prevista per l’acquisto.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, n. 21, e D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, della tariffa
Dal che consegue l'applicabilità anche all'agevolazione in questione della disciplina per essa prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, il cui art. 1 nota 2 bis della tariffa ad esso allegata viene espressamente richiamato - attesa la perfetta coincidenza dei presupposti agevolativi in ambito Iva e registro - dal menzionato n. 21 parte 2 tabella A all. al D.P.R. n. 633 del 1972.
Il richiamo alla nota II-bis della tariffa del testo unico dell’imposta di registro comporta l’applicazione alla corrispondente agevolazione IVA della relativa disciplina, poiché i presupposti del beneficio «prima casa» sono coincidenti. In caso di beneficio IVA non spettante per dichiarazione mendace dell’acquirente, la maggiore imposta può essere richiesta direttamente a quest’ultimo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione è indicata come base processuale del motivo di ricorso per cassazione, con cui l’Agenzia ha denunciato la violazione di legge.
Massime di principio
- Quando una norma di proroga dei termini di accertamento si riferisce a violazioni relative a imposte e agevolazioni tributarie, la proroga può estendersi alla revoca di un beneficio fiscale anche se la disposizione non menziona espressamente quel singolo beneficio, purché rientri nell’ambito normativo considerato.
- La proroga biennale prevista dall’art. 11 della legge n. 289 del 2002 è stata ritenuta applicabile anche agli accertamenti per revoca dell’agevolazione «prima casa» e, in particolare, all’IVA agevolata al 4%, in virtù del richiamo alla disciplina dell’imposta di registro.
- Per valutare la tempestività dell’accertamento in una situazione analoga occorre verificare il termine ordinario applicabile, l’eventuale proroga biennale e la data di notificazione dell’avviso; nel caso deciso, la notifica entro cinque anni dall’acquisto ha escluso la decadenza.
- L’accoglimento del ricorso sul termine di decadenza non determina di per sé che il tributo sia dovuto nel merito: eliminata la questione preliminare, il giudice di rinvio deve ancora esaminare la spettanza concreta dell’agevolazione e gli altri profili della controversia.
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