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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24762/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia trae origine da due opposizioni a decreti ingiuntivi promosse da un'azienda sanitaria contro la società fornitrice, per importi richiesti a titolo di canoni trimestrali maturati dopo la scadenza di due contratti di fornitura/noleggio triennali di apparecchiature informatiche, personal computer, stampanti e licenze software, con servizi accessori di installazione e assistenza. Il tribunale aveva revocato i decreti ingiuntivi e rigettato le domande, ritenendo che non fosse provata la perdurante efficacia del contratto, che non vi fosse stata rinnovazione tacita e che non fosse applicabile l'art. 1591 c.c., perché il rapporto era più vicino a un leasing o a una vendita con riserva di proprietà, con facoltà di riscatto del bene a prezzo simbolico. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione/falsa applicazione dell'art. 1591 c.c. e dei criteri di interpretazione contrattuale, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la disciplina della locazione rispetto a un contratto atipico; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria in relazione all'applicabilità dell'art. 1591 c.c. e alla debenza dei canoni tra scadenza e riscatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente si è limitato a richiamare il contratto senza trascriverne o localizzarne adeguatamente il contenuto nel ricorso; ha aggiunto che la mera indicazione generica del 'contratto scritto in atti' non soddisfa il requisito di autosufficienza. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché fondato, in sostanza, sugli stessi elementi non ritualmente indicati e perciò non scrutinabili. Non sono state liquidate spese nei confronti dell'intimata, rimasta contumace in cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    la Corte di merito aveva escluso la sua applicabilità alla fattispecie; la Cassazione non entra nel merito della censura perché il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria non è scrutinabile se costruita rinviando a elementi e atti non ritualmente indicati nel ricorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    indicato come parametro di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fonda; il rinvio generico al contratto in atti non è sufficiente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la definizione in rito negativa per l'impugnante comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la censura dipende dal contenuto di un contratto o di un documento, è indispensabile trascriverne o almeno riportarne con precisione il contenuto rilevante e indicarne specificamente la sede processuale; il richiamo generico agli atti di causa non soddisfa l'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • La violazione dell'onere di autosufficienza preclude l'esame sia delle censure di violazione di legge sia di quelle sulla motivazione, quando entrambe presuppongano la considerazione di atti o documenti non adeguatamente riprodotti nel ricorso.
  • La deduzione di una motivazione apparente o contraddittoria non può essere fondata su elementi estranei al testo della sentenza o su atti processuali non ritualmente riportati nel ricorso; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Ai fini dell'ulteriore contributo unificato, rileva il dato oggettivo della definizione in rito negativa dell'impugnazione, anche in assenza di condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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