Cassazione Civile, Ordinanza n. 30099/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino pakistano aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace avverso un decreto di espulsione emesso per irregolare presenza nel territorio dello Stato, dopo il mancato rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato per ragioni umanitarie. Il giudice di merito aveva respinto l'opposizione ritenendo che il provvedimento fosse giustificato anche dalla condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e che non vi fossero ragioni ostative o vizi di illegittimità. Contro tale decreto il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del decreto di espulsione per omessa traduzione nella lingua conosciuta dal destinatario, essendo stato tradotto in inglese e non in pashtu; 2) omessa pronuncia sulle dedotte ragioni umanitarie e violazione delle norme sull'espulsione e sul divieto di respingimento; 3) violazione della disciplina sulla protezione sussidiaria per mancato riconoscimento di una minaccia grave derivante da violenza indiscriminata nel Paese d'origine; 4) violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria del giudice nella verifica della situazione di conflitto armato nella zona di abituale residenza; 5) omessa considerazione della richiesta di sospensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri. Ha affermato che la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario integra violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 e comporta nullità non sanabile del provvedimento, salvo che l'amministrazione provi e il giudice ritenga plausibile l'impossibilità concreta di predisporre una traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero. Nel caso concreto il Giudice di Pace si era limitato a qualificare la doglianza come mera irregolarità, senza verificare la conoscenza della lingua usata nella traduzione né la concreta impossibilità di tradurre il provvedimento nella lingua effettivamente conosciuta dal ricorrente. Perciò il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Giudice di Pace di Pordenone in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
norma posta a base del decreto di espulsione per irregolare presenza nel territorio dello Stato
art. 13, comma 5, d.lgs. 286/1998
richiamato come ulteriore base normativa del provvedimento espulsivo
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
impone la traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta o conoscibile dallo straniero; la sua violazione comporta nullità non sanabile del provvedimento
art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. 142/2015
richiamato dal giudice di merito per valutare la pericolosità sociale dello straniero
artt. 12, 13 e 19 d.lgs. 286/1998
evocati dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione del divieto di espulsione e delle ragioni ostative
richiamato per la censura di omessa pronuncia del giudice di merito
richiamato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007
evocato in relazione alla protezione sussidiaria per minaccia grave da violenza indiscriminata
richiamati dal ricorrente per lamentare la mancata cooperazione istruttoria del giudice
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il decreto deve essere tradotto nella lingua conosciuta dal destinatario; la traduzione in lingua veicolare è legittima solo se l'amministrazione provi, e il giudice verifichi in concreto, l'impossibilità di predisporre una traduzione comprensibile per la rarità della lingua o per altra ragione specifica.
- La mancata traduzione nella lingua effettivamente conosciuta o conoscibile dall'espellendo determina la nullità del decreto di espulsione, non sanabile, e non può essere degradata a mera irregolarità.
- L'amministrazione sopporta l'onere di provare la conoscenza, da parte del destinatario, della lingua italiana o di una lingua veicolare utilizzata nella traduzione del provvedimento; il giudice deve accertare in concreto tale conoscenza sulla base degli elementi di causa.
- Qualora un motivo di ricorso sia fondato e conduca alla cassazione del provvedimento, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
- Il giudice di merito non può limitarsi a formule apodittiche per escludere la nullità dedotta, ma deve confrontarsi con i principi di diritto consolidati e verificare i presupposti fattuali della traduzione e della comprensibilità dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29920/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29921/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29922/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29923/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29925/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29928/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →