Sentenza del 01/12/2021 n. 1466 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi imputati alla XX S.r.l. in relazione a compravendite immobiliari; i ricorrenti contestavano l'insufficienza probatoria dell'accertamento, sostenendo che si fondasse soltanto sui valori OMI e non dimostrasse l'occultamento parziale del prezzo. L'Amministrazione aveva invece dedotto l'antieconomicità della gestione societaria e lo scostamento significativo tra ricavi dichiarati e ricavi attesi come indice di carenza di inerenza, supportando la ricostruzione induttiva con una CTU che stimava maggiori ricavi in complessivi Euro 303.264,39
La decisione
La Commissione ha riunito i procedimenti, ritenuto ammissibile affrontare il merito nonostante la società fosse cancellata, e confermato l'accertamento dell'Ufficio nei limiti di Euro 303.264,00 (sulla base della CTU). Ha inoltre attribuito ai due soci, nei limiti del 5% ciascuno, i maggiori redditi di capitale corrispondenti alla quota imputabile, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite per i due gradi di merito e del ricorso in Cassazione secondo le somme indicate
Norme richiamate
norma procedurale richiamata in relazione all'udienza a distanza, citata per la legittimità dell'istruttoria
richiamata come norma che autorizza l'udienza a distanza, mera indicazione procedurale
consente la riunione dei giudizi per connessione impropria; la Commissione ha riunito i ricorsi di Tizio e Caio
D.P.R. n.600/1973, art.39 comma 1 lett. d
consente all'Amministrazione di procedere ad accertamenti induttivi quando sussistono indici di evasione; la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione induttiva fondata sull'antieconomicità delle operazioni
art.115 (valutazione della mancata contestazione)
la Corte ha tratto conseguenze dalla mancata contestazione da parte dei soggetti sulle risultanze della CTU e degli atti, conferendo supporto probatorio all'accertamento
Cass. SS.UU. 12 marzo 2013 n. 6070 (giurisprudenza)
principio richiamato secondo cui una società cancellata o in liquidazione può essere priva di capacità di stare in giudizio
Cass. n. 9084/2017 (giurisprudenza)
richiamata per confermare che l'antieconomicità della spesa è indice di carenza di inerenza e legittima l'accertamento induttivo
Massime di principio
- Se una società è stata posta in liquidazione e cancellata prima della notifica dell'atto impositivo, essa può essere priva della capacità di stare in giudizio; il contribuente che intende far valere diritti collegati deve valutare tempestivamente chi sia il soggetto legittimato ad agire (es. ex soci) e verificare gli adempimenti di notifica
- Un significativo scostamento tra i ricavi dichiarati e i ricavi attesi, adeguatamente documentato e corroborato da perizia (CTU) e da fonti di mercato (es. OMI), può legittimare una ricostruzione induttiva dei ricavi da parte dell'Amministrazione
- Le stime OMI utilizzate dall'Ufficio non sono di per sé inefficaci: hanno valore probatorio se confrontate e verificati con altre risultanze (CTU, costi di costruzione, ubicazione, caratteristiche degli immobili). Il contribuente deve fornire prove specifiche e comparabili per contrastare tali valutazioni
- La mancata contestazione o la rinuncia esplicita da parte del contribuente di contestare determinati presupposti (es. presunzione di distribuzione di utili occulti) può produrre effetti preclusivi in giudizio e rafforzare l'accertamento
- Gli elementi procedurali (es. incompletezza della notifica, omissioni della CTR sul punto della conoscenza degli atti da parte di soggetti collegati) possono essere punti di attacco validi, ma devono essere specificamente dedotti e provati per incidere sull'esito
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il contribuente dovrebbe: raccogliere e produrre perizie tecniche proprie, documentare la congruità dei prezzi con comparables di mercato, motivare le ragioni economiche di risultati apparentemente anomali (perdite o utili bassi), e contestare nel merito le assunzioni e i metodi della CTU e degli indici OMI
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