Sentenza del 01/12/2021 n. 1443 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - Prova documentale - Prova della notifica - Mancata esibizione originali - Copia fotostatica - Ammissibilità - Sussiste - Disconoscimento - Dichiarazione espressa - Indicazione delle difformità - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Produzione in giudizio di documenti in copia fotostatica per provare la notifica/portata probatoria; la controparte ha eccepito la non conformità delle copie rispetto agli originali e ha chiesto l'esibizione degli originali
La decisione
Il giudice ha ritenuto ammissibile la prova documentale costituita da copie fotostatiche. Tuttavia, ha chiarito che, in caso di contestazione della conformità della copia, può essere disposta l'esibizione dell'originale; la contestazione della conformità non può essere generica ma deve indicare esplicitamente quale documento si disconosce e quali sarebbero le difformità rispetto all'originale. Il giudice può altresì verificare la conformità anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
Norme richiamate
Regole processuali sulla prova documentale nel processo tributario
Le copie fotostatiche sono ammissibili come prova documentale; l'eventuale ordine di esibizione dell'originale è rimesso al giudice quando la conformità è contestata in modo circostanziato
Regole generali sul disconoscimento dei documenti e sul grado di specificità richiesto
Il disconoscimento della conformità della copia deve essere specifico e motivato: occorre indicare il documento contestato e gli elementi ritenuti difformi, altrimenti la mera eccezione generica non è sufficiente per ottenere l'esibizione dell'originale
Principio probatorio relativo all'uso di mezzi integrativi di prova (incluse le presunzioni)
Il giudice può verificare la conformità della copia anche mediante altri mezzi di prova e presunzioni, senza limitarsi all'esibizione dell'originale
Massime di principio
- Le copie fotostatiche sono ammesse come mezzo di prova nel processo tributario; la loro produzione non è per sé insufficiente.
- Se una parte contesta la conformità della copia rispetto all'originale, deve formulare un disconoscimento chiaro e dettagliato: indicare quale documento è contestato e quali aspetti risultano difformi.
- Solo in presenza di una contestazione circostanziata il giudice può ordinare l'esibizione dell'originale; in assenza di ciò la copia può ritenersi idonea a prova.
- Il giudice mantiene discrezionalità nel valutare la prova: può avvalersi di altri mezzi probatori e di presunzioni per accertare la conformità della copia.
- Pratica consigliata per il ricorrente: quando possibile produrre anche l'originale o conservare modalità che dimostrino la conformità (es. dichiarazioni di conformità, attestazioni), per evitare richieste di esibizione e rischi di esclusione probatoria.
- Pratica consigliata per il resistente che contesta: specificare esattamente le difformità supposte e chiedere formalmente l'esibizione dell'originale, motivando la necessità della prova originale.
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