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Sentenza

Sentenza del 01/12/2021 n. 1443 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - Prova documentale - Prova della notifica - Mancata esibizione originali - Copia fotostatica - Ammissibilità - Sussiste - Disconoscimento - Dichiarazione espressa - Indicazione delle difformità - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Produzione in giudizio di documenti in copia fotostatica per provare la notifica/portata probatoria; la controparte ha eccepito la non conformità delle copie rispetto agli originali e ha chiesto l'esibizione degli originali

La decisione

Il giudice ha ritenuto ammissibile la prova documentale costituita da copie fotostatiche. Tuttavia, ha chiarito che, in caso di contestazione della conformità della copia, può essere disposta l'esibizione dell'originale; la contestazione della conformità non può essere generica ma deve indicare esplicitamente quale documento si disconosce e quali sarebbero le difformità rispetto all'originale. Il giudice può altresì verificare la conformità anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni

Norme richiamate

  • Regole processuali sulla prova documentale nel processo tributario

    Le copie fotostatiche sono ammissibili come prova documentale; l'eventuale ordine di esibizione dell'originale è rimesso al giudice quando la conformità è contestata in modo circostanziato

  • Regole generali sul disconoscimento dei documenti e sul grado di specificità richiesto

    Il disconoscimento della conformità della copia deve essere specifico e motivato: occorre indicare il documento contestato e gli elementi ritenuti difformi, altrimenti la mera eccezione generica non è sufficiente per ottenere l'esibizione dell'originale

  • Principio probatorio relativo all'uso di mezzi integrativi di prova (incluse le presunzioni)

    Il giudice può verificare la conformità della copia anche mediante altri mezzi di prova e presunzioni, senza limitarsi all'esibizione dell'originale

Massime di principio

  • Le copie fotostatiche sono ammesse come mezzo di prova nel processo tributario; la loro produzione non è per sé insufficiente.
  • Se una parte contesta la conformità della copia rispetto all'originale, deve formulare un disconoscimento chiaro e dettagliato: indicare quale documento è contestato e quali aspetti risultano difformi.
  • Solo in presenza di una contestazione circostanziata il giudice può ordinare l'esibizione dell'originale; in assenza di ciò la copia può ritenersi idonea a prova.
  • Il giudice mantiene discrezionalità nel valutare la prova: può avvalersi di altri mezzi probatori e di presunzioni per accertare la conformità della copia.
  • Pratica consigliata per il ricorrente: quando possibile produrre anche l'originale o conservare modalità che dimostrino la conformità (es. dichiarazioni di conformità, attestazioni), per evitare richieste di esibizione e rischi di esclusione probatoria.
  • Pratica consigliata per il resistente che contesta: specificare esattamente le difformità supposte e chiedere formalmente l'esibizione dell'originale, motivando la necessità della prova originale.

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