Sentenza del 01/12/2021 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso avverso due avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011 (mappali contestati) per omessa denuncia e omesso versamento relativi ad aree ritenute 'fabbricabili' dal Comune. Il Comune sosteneva che, in quegli anni, le aree avevano destinazione edificatoria e aveva applicato valori imponibili pari a €90/mq (residenziale) e €70/mq (turistico-ricettivo). La contribuente contestava che la trasformazione da agricolo a edificabile non era divenuta efficace prima del 5 novembre 2011 e che i valori corretti erano quelli agricoli stimati in CTU (€7,50/mq per il 2010 e €7,70/mq per il 2011).
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello del Comune e confermato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso di Tizia. Motivazione: dalla ricostruzione degli atti e delle deliberazioni (adozione variante PRG, diniego regionale, ricorsi TAR, adozione PAT e sua approvazione) risulta che la destinazione edificatoria è divenuta efficace solo con il PAT approvato e reso efficace in data 5/11/2011; pertanto per le annualità 2010 e 2011 le aree avevano ancora destinazione agricola. Inoltre la CTU ha valutato i terreni ai valori agricoli indicati (€7,50 e €7,70) e il Comune non ha contestato tali risultati, che quindi sono stati ritenuti validi. Spese di lite di entrambi i gradi integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 504/1992
per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
La Commissione ricorda che per le aree fabbricabili la base imponibile si determina con il valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposizione tenendo conto di parametri urbanistici e di mercato; tuttavia se alla data considerata la destinazione urbanistica non è ancora divenuta edificabile, si applicano criteri e valori agricoli.
legge regionale Veneto n. 11/2004
Normativa regionale richiamata per l'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT); ai sensi di tale normativa l'efficacia delle variazioni urbanistiche dipende dall'iter di adozione e approvazione, rilevando la data in cui il PAT diviene efficace per la modifica delle destinazioni.
atti amministrativi comunali e deliberazioni della Conferenza dei Servizi / Provincia
Le delibere di adozione comunali non bastano a rendere efficace la nuova destinazione: occorre il completamento dell'iter (approvazione da parte degli enti competenti e decorrenza dell'efficacia). La Corte ha valutato la cronologia di adozione, dinieghi/ricorsi e approvazione regionale/di conferenza dei servizi per stabilire la destinazione valida nelle singole annualità.
Massime di principio
- La destinazione urbanistica rilevante ai fini tributari è quella effettivamente efficace al 1° gennaio dell'anno d'imposizione: le semplici adozioni o proposte non efficaci non possono essere considerate per qualificare un terreno come edificabile.
- Per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili si applica il criterio del valore venale al 1° gennaio dell'anno, tenendo conto della destinazione, indice di edificabilità, zona e prezzi di mercato; se alla data quel valore non è riferibile a destinazione edificabile, si devono usare i parametri (e i valori) coerenti con la destinazione effettiva (es. agricola).
- Le valutazioni tecniche (CTU) hanno forte rilievo se non vengono contestate dalle parti: l'amministrazione che contesta valori deve proporre prova contraria adeguata e specifica.
- L'onere probatorio coinvolge il Comune: spetta all'ente dimostrare che la destinazione urbanistica e i valori assunti per l'imposizione erano effettivamente quelli dichiarati alla data rilevante e non semplicemente risultanti da atti ancora non efficaci.
- Sanzioni e maggiori imposte possono essere legittime solo se ricorrono gli estremi dell'omissione imputabile e non erronea interpretazione dell'efficacia di atti urbanistici; la presenza di un ragionevole dubbio sull'effettiva efficacia dell'atto può escludere l'errore scusabile e rendere inammissibile la sanzione.
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