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Sentenza

Sentenza del 01/12/2021 n. 1461 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia notificava a Banca XX un avviso di liquidazione per imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Tizio per l'importo della fideiussione (€1.032.913). La Banca ha impugnato sostenendo difetto di motivazione e che sull'enunciazione della fideiussione era già stata assolta l'imposta sostitutiva ai sensi dell'art.15 DPR 601/73 al momento della concessione del finanziamento, quindi sarebbe dovuta applicarsi solo l'imposta fissa di €200. L'Ufficio, in primo grado, ha ritenuto infondato il rilievo sul difetto di motivazione ma ha accolto la questione dell'imposta sostitutiva; l'Agenzia ha appellato deducendo che l'art.15 si applica solo agli atti direttamente collegati a un finanziamento a medio-lungo termine e che l'opzione prevista dall'art.17 va esercitata in sede di stipula del finanziamento; inoltre la fideiussione era del 1999 e generica, mentre il finanziamento è del 2008, quindi manca il nesso temporale e funzionale.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'art.15 DPR 601/73 si applica solo alle garanzie 'collegate e inerenti' a un contratto di finanziamento a medio o lungo termine e che l'opzione prevista dall'art.17 deve essere esercitata in sede di stipula. Nel caso concreto la fideiussione del 14/6/1999 era una garanzia generica per obbligazioni presenti e future e non era collegata al finanziamento stipulato nel 2008; pertanto non poteva beneficiare del regime sostitutivo. È stato confermato l'avviso di liquidazione con applicazione dell'imposta di registro dello 0,50% sull'importo di €1.032.913,00 oltre all'imposta fissa, relativo al decreto ingiuntivo; la Banca è stata inoltre condannata al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio (€1.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 15 DPR 601/73

    prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva (indicata nella motivazione come 0,25%) sugli atti direttamente collegati e inerenti a operazioni di finanziamento a medio e lungo termine

    La norma è stata interpretata dalla Commissione come limitativa: il beneficio della imposta sostitutiva si applica solo se la garanzia/atto è direttamente collegato e inerente al finanziamento a medio-lungo termine. Una fideiussione generica o non temporalmente/functionalmente collegata al finanziamento non rientra nel beneficio.

  • art. 17 DPR 601/73

    prevede che per le operazioni indicate nell'art.15 può essere esercitata (per iscritto) l'opzione tra imposta sostitutiva e le imposte/tributi sostitutivi

    L'opzione deve essere esercitata in sede di stipula dell'atto di finanziamento; pertanto non è ammessa una retroapplicazione dell'opzione a garanzie preesistenti o non formalmente connesse al contratto oggetto dell'opzione.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell'imposta sostitutiva prevista dall'art.15 DPR 601/73 la garanzia (es. fideiussione) deve essere direttamente collegata e inerente al contratto di finanziamento a medio o lungo termine: sia il nesso funzionale che quello temporale sono rilevanti.
  • L'opzione per l'assoggettamento a imposta sostitutiva (art.17) va esercitata in sede di stipula del contratto di finanziamento; l'assenza di tale opzione impedisce l'applicazione del regime sostitutivo a successivi atti di esecuzione o enunciazione.
  • Una fideiussione generica, posta a garanzia di obbligazioni 'presenti e future' e non riferita specificamente a un finanziamento concreto, difficilmente potrà usufruire del regime sostitutivo.
  • Se su un atto (es. decreto ingiuntivo che enuncia la garanzia) non ricorre il collegamento con un finanziamento già assoggettato a imposta sostitutiva, si applicano le ordinarie imposte di registro (es. 0,50% per il caso in esame) e l'imposta fissa prevista.
  • Per evitare contestazioni è opportuno che banca e cliente documentino esplicitamente il collegamento tra garanzia e finanziamento e l'eventuale esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva al momento della stipula del finanziamento.
  • In caso di contenzioso è decisivo produrre la documentazione che dimostri il nesso causale e temporale tra garanzia e finanziamento; la mera esistenza di una fideiussione anteriore non è sufficiente a escludere la liquidazione dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo.

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