Sentenza del 01/12/2021 n. 1442 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - Componenti negativi - Deducibilità costi da reato - Operazioni inesistenti - Limite all'inesistenza soggettiva - Si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della deducibilità ai fini IRES di componenti negativi (costi) relativi a operazioni ritenute inesistenti; questione se il limite alla deducibilità previsto per l'"inesistenza soggettiva" possa essere applicato o se, invece, l'Amministrazione finanziaria abbia dimostrato l'"inesistenza oggettiva" delle operazioni fatturate.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile la distinzione tra inesistenza soggettiva e inesistenza oggettiva: la deducibilità dei costi ai fini IRES può essere riconosciuta, anche se i fatti non costituiscono reati dolosi, quando le operazioni risultano soggettivamente inesistenti ma sono comunque relative ad operazioni effettivamente svolte con reale esborso; al contrario, quando l'Amministrazione finanziaria prova l'inesistenza oggettiva (le operazioni non sono mai state effettuate), la deducibilità non può essere riconosciuta. In sostanza, il disconoscimento operato dall'AF è legittimo se provata l'inesistenza oggettiva.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - norme sulla determinazione dei componenti negativi e sulla deducibilità ai fini IRES
Le norme sul calcolo del reddito d'impresa vengono interpretate in senso tale da richiedere la prova dell'effettivo svolgimento dell'operazione e del relativo esborso per consentire la deducibilità dei costi
Codice Civile, art. 2697 (onere della prova)
Principio richiamato in tema probatorio: l'Amministrazione che contesta l'esistenza dell'operazione deve fornire elementi di prova dell'inesistenza oggettiva; il contribuente deve invece fornire prova del reale svolgimento dell'operazione e del pagamento
Massime di principio
- Distinguere sempre tra inesistenza soggettiva (operazione formalmente inesistente rispetto alla qualificazione fiscale ma effettivamente svolta con esborso) e inesistenza oggettiva (operazione mai effettuata): solo nel primo caso la deducibilità può essere mantenuta se provato il reale svolgimento e l'esborso
- L'Amministrazione finanziaria, se riesce a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, può legittimamente negare la deducibilità dei costi
- Onere probatorio: il contribuente deve conservare e produrre documentazione che dimostri l'effettivo compimento dell'operazione (contratti, DDT, fatture correlate a prestazioni reali, pagamenti tracciabili, corrispondenza commerciale, dichiarazioni di terzi)
- Per resistere a contestazioni, è fondamentale la prova dell'esborso reale: bonifici, estratti conto, incassi/pagamenti riconducibili alle operazioni
- In presenza di operazioni con controparti sospette o interposizioni, è opportuno svolgere adeguata due diligence e conservare evidenze dell'attività economica svolta per arginare contestazioni dell'AF
- Se l'AF contesta l'esistenza delle operazioni, valutare tempestivamente ricorso amministrativo/giudiziario con produzione di prove documentali e, se necessario, acquisire attestazioni probatorie (perizie, dichiarazioni testimoniali, accertamenti contabili)
Testo integrale
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