Sentenza del 01/12/2021 n. 1460 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La XX Srl impugnava tre avvisi di accertamento IMU per le annualità 2014-2016, contestando la determinazione del valore dell'area edificabile (il Comune aveva applicato €82,20/mq richiamando una dichiarazione ICI del 2001), la mancata motivazione degli atti, l'illegittima rappresentanza in giudizio del Comune tramite avvocato (presunta violazione art.11 D.Lgs. 546/92) e chiedendo la conferma del ravvedimento operoso per il 2016; in subordine chiedeva la non applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione d'appello ha respinto l'eccezione sull'inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune (ritenuta legittima la difesa tramite avvocato alla luce del D.Lgs. 267/2000). Ha ritenuto altresì che gli avvisi di accertamento fossero sufficientemente motivati perché contenevano periodo d'imposta, descrizione e dati catastali, liquidazione dell'imposta con sanzione e interessi e la qualificazione dell'omissione. Sul merito ha però rideterminato il valore dell'area edificabile in €40,00/mq (valore stabilito dalla Giunta comunale nel 2016), ritenendolo riferimento certo e adeguato al mercato post-crisi; ha respinto la richiesta di riconoscimento del ravvedimento operoso per il 2016 perché la definizione agevolata può essere operata solo se effettuata prima della notifica dell'avviso. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992
L'eccezione sulla rappresentanza del Comune tramite avvocato è rigettata: la norma non impedisce la difesa dell'ente tramite legale abilitato; la costituzione in giudizio è legittima.
D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
Ritenuto che la Giunta Comunale e il Sindaco possono affidare la difesa dell'ente a un difensore abilitato, legittimando la rappresentanza in giudizio del Comune tramite avvocato.
L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata la necessità di motivazione degli atti amministrativi tributari; tuttavia il giudice ritiene che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa.
L. 296/2001 (Finanziaria 2002)
Citata in favore della generale obbligatorietà della motivazione degli atti degli enti locali; non è stata ritenuta determinante al riguardo rispetto ai contenuti minimi richiesti all'avviso di accertamento.
D.Lgs. 504/1992
Il valore imponibile deve fare riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione; il giudice però riconosce il valore deliberato dalla Giunta comunale come parametro corretto purché rispecchi il valore venale praticato.
Ordinanza Corte di Cassazione
Richiamata la pronuncia secondo cui il Comune non può applicare valori superiori a quelli fissati dalla Giunta in assenza di specifica motivazione e elementi che giustifichino la disapplicazione del valore deliberato.
D.Lgs. 472/1997
Applicata per escludere la definizione agevolata (ravvedimento operoso) successiva alla notifica dell'avviso: la norma richiede che la definizione sia effettuata prima della notifica dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se contiene gli elementi essenziali (periodo d'imposta, identificazione degli immobili, dati catastali e calcolo dell'imposta) tali da consentire al contribuente di contestare an e quanti.
- La rappresentanza processuale del Comune tramite avvocato è legittima quando l'ordinamento locale (es. D.Lgs. 267/2000) autorizza la Giunta o il Sindaco a delegare la difesa dell'ente a un difensore abilitato.
- Il valore imponibile per IMU deve riflettere il valore venale di mercato al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, ma il valore stabilito dalla Giunta comunale tramite delibera costituisce un riferimento valido e, in mancanza di motivazione contraria specifica e circostanziata, rappresenta un limite invalicabile per l'ente impositore.
- La presentazione tardiva di dichiarazioni o la mancata richiesta di variazione del valore da parte del contribuente è un'irregolarità formale che non giustifica l'applicazione di un imponibile superiore al valore effettivo.
- Il ravvedimento operoso o altre forme di definizione agevolata non sono efficaci se eseguite dopo la notifica dell'avviso di accertamento, salvo diversa previsione normativa.
- In caso di esito parziale favorevole per entrambe le parti il giudice può compensare le spese processuali.
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