Sentenza del 01/12/2021 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha accertato l'IMU su un'area adiacente al fabbricato (mapp. 881) qualificandola come area edificabile e valutandola a €900,00/mq, contestando inoltre la sanzione per omessa dichiarazione. Il ricorrente ha dedotto che l'area fosse pertinenza del fabbricato ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 817 c.c., quindi non autonomamente tassabile; in via subordinata ha contestato la mancata prova del valore attribuito e la corretta applicazione delle sanzioni. In prima grado la CTP ha negato l'esenzione per pertinenzialità ritenendo insufficienti gli elementi permanenti prodotti e ha rilevato l'assenza di variazione catastale, ma ha rideterminato il valore a €450/mq e confermato la sanzione. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che le risultanze fotografiche e la giurisprudenza dimostrano la pertinenzialità anche se il frazionamento catastale è formale e che l'onere della prova del valore gravava sul Comune.
La decisione
L'appello è stato accolto: la sentenza di primo grado è stata riformata e gli avvisi di accertamento annullati per inesistenza del presupposto d'imposta ex art. 2, co. 1, lett. a) d.lgs. 504/1992. La Corte ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualificazione di pertinenza si fonda sul criterio fattuale (destinazione durevole a servizio/ornamento, art. 817 c.c.) e che il frazionamento catastale o il regime di edificabilità non sono ostativi. Inoltre è stata constatata la carenza della prova del valore dell'area. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite per questo grado, liquidate in complessivi €6.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, co. 1, lett. a)
Definisce il concetto di 'fabbricato' e stabilisce che l'area pertinenziale non è tassata autonomamente ma assume il regime del bene principale; la qualificazione di pertinenza si valuta secondo il criterio fattuale previsto dall'art. 817 c.c.
Codice civile, art. 817
Stabilisce che sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra; la prova della pertinenzialità si basa sui presupposti oggettivi (destinazione effettiva) e soggettivi (volontà di vincolo durevole).
D.Lgs. n. 504/1992, art. 10, co. 4
Norma richiamata nella discussione sulle sanzioni e sulla dichiarazione; nella vicenda è stata contestata l'applicazione della sanzione per omessa dichiarazione in relazione alla prova e agli elementi istruttori.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 12, co. 5
Norma sulle sanzioni amministrative tributarie, richiamata dal contribuente con riferimento all'eventuale applicazione dell'illecito continuato; la decisione ha comunque valutato la questione principale della sussistenza del presupposto d'imposta.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 18470/2016, Cass. 6501/2005, Cass. 5755/2005)
Costante indirizzo secondo cui la qualificazione di pertinenza ai fini fiscali è basata su un accertamento fattuale dei requisiti di cui all'art. 817 c.c.; le risultanze catastali o il frazionamento non impediscono la dimostrazione della pertinenzialità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ulteriori richiamate: Cass. 19735/2003; Cass. 19638/2009; Cass. 14809/2010; ord. 1390/2016)
Richiamata per affermare l'irrilevanza, ai fini fiscali, del regime di edificabilità o della diversa qualificazione catastale quando dal fatto emerga la destinazione duratura a servizio del bene principale.
Massime di principio
- La pertinenzialità ai fini IMU si accerta secondo criteri fattuali: serve la prova della destinazione effettiva e durevole dell'area al servizio o ornamento dell'immobile principale (art. 817 c.c.), non rilevando in via esclusiva la situazione catastale.
- Il frazionamento o la distinta iscrizione catastale dell'area rispetto al fabbricato non precludono la prova della pertinenzialità; le risultanze catastali sono 'irrilevanti' se contraddette da elementi di fatto.
- La presenza di elementi strutturali permanenti (es. pavimentazioni, gradini in calcestruzzo, arredi fissi, piantumazioni stabili, edicole fisse) può supportare la qualificazione di pertinenza.
- L'onere della prova del valore imponibile dell'area gravata dall'accertamento spetta all'Amministrazione: in mancanza di adeguata prova del valore l'accertamento può essere annullato.
- Le contestazioni sulle sanzioni amministrative collegate (es. omessa dichiarazione) richiedono verifica della effettiva omissione e della corretta applicazione delle norme sanzionatorie; se viene meno il presupposto d'imposta, anche la sanzione cade.
- In caso di iniziale incertezza sulla questione giuridica, i giudici possono compensare le spese in primo grado ma condannare la controparte soccombente al grado di appello; è opportuno documentare con rigore sia gli elementi materiali sia la volontà di pertinenzialità.
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