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Sentenza

Sentenza del 09/06/2021 n. 796 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava a C.S. di avere detenuto in Svizzera dal 2005 attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW, sostenendo che una polizza stipulata con C.S.L. & P. occultava in realtà un conto corrente a piena disponibilità del sottoscrittore; in base alla presunzione di fruttuosità di cui all'art. 6 D.L. 167/1990 è stata operata per il 2006 una ripresa fiscale di Euro 41.649,42. C.S. impugnò l'avviso eccependo, tra l'altro: (i) la decadenza dell'Amministrazione per intervenuta prescrizione/termine decadenziale (atto notificato il 23-01-2015 per il 2006); (ii) l'inapplicabilità della presunzione di fruttuosità; (iii) la regolarizzazione tramite lo Scudo Fiscale Ter; (iv) in subordine, l'errata determinazione dell'imposta.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Forlì-Cesena annullò l'Avviso ritenendo applicabile la decadenza e non il raddoppio dei termini di cui all'art. 12 D.L. 78/2009, e compensate le spese. L'Agenzia appellò; la Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha respinto l'appello, confermando che il raddoppio dei termini (art. 12 comma 2-bis) si applica solo alla fattispecie della presunzione di redditi sottratti alla tassazione e non alla presunzione di fruttuosità ex art. 6 D.L. 167/1990; inoltre ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione che considera l'art. 12 norma sostanziale non retroattiva, per cui il raddoppio non è applicabile ad annualità anteriori all'entrata in vigore della norma (qui 2006). Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.L. N.167/1990 - art. 6

    Presunzione di fruttuosità per attività finanziarie detenute all'estero: la norma è distinta dalla presunzione prevista dall'art. 12 D.L. 78/2009 e non rientra nel perimetro del raddoppio dei termini di cui all'art. 12

  • D.L. N.167/1990 - art. 4 comma 2

    Richiamato in sede di impugnazione/appello assieme all'art. 6; utilizzato dall'Amministrazione per inquadrare la fattispecie di attività estera

  • D.L. N.78/2009 - art. 12 (comma 2-bis)

    Il raddoppio dei termini di accertamento è applicabile esclusivamente alla fattispecie della presunzione di redditi sottratti alla tassazione prevista dalla norma stessa; per effetto della natura sostanziale della norma, non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica ad annualità anteriori all'entrata in vigore

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n.2662/2018, n.2562/2019, n.5471/2019

    Costante insegnamento secondo cui l'art. 12 D.L. 78/2009 è norma sostanziale e non procedurale, con conseguente esclusione di efficacia retroattiva del meccanismo del raddoppio dei termini

Massime di principio

  • Verificare sempre se l'accertamento si fonda sulla presunzione di fruttuosità ex art. 6 D.L. 167/1990 o sulla presunzione di redditi sottratti alla tassazione ai sensi dell'art. 12 D.L. 78/2009: il raddoppio dei termini si applica solo a quest'ultima fattispecie.
  • Accertare la data di riferimento dell'annualità fiscale rispetto all'entrata in vigore dell'art. 12: se l'annualità è anteriore, la regola del raddoppio non si applica per effetto del mancato effetto retroattivo della norma.
  • Quando si contesta la decorrenza dei termini o la decadenza dell'Amministrazione, è fondamentale documentare la data di notifica e ricondurre la fattispecie normativa corretta; la scelta della norma applicabile può determinare l'annullamento dell'atto per decadenza.
  • In presenza di presunzioni relative a conti esteri o polizze 'occultanti' conti, valutare sia la prova contraria dell'effettiva disponibilità sia eventuali strumenti di regolarizzazione (p. es. scudi fiscali), ma non dare per scontato che il raddoppio termini si applichi automaticamente.
  • Nei contenziosi con pronunce di merito contrastanti è possibile ottenere la compensazione delle spese; comunque è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cassazione) quando supporta la tesi di non retroattività.

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