Cassazione Civile, Ordinanza n. 22397/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La lite riguarda la ripetizione di somme che l'azienda sanitaria aveva corrisposto, tra il 2001 e il 2011, a numerosi medici di medicina generale convenzionati, ritenendole eccedenti rispetto a quanto dovuto in base al d.P.R. n. 270/2000 e agli accordi collettivi nazionali del 2005 e del 2009. L'eccedenza sarebbe dipesa dal disallineamento tra due banche dati informatiche gestite da soggetti terzi, una relativa al trattamento economico dei medici e l'altra all'anagrafe degli assistiti. Dopo un'attività di riallineamento delle banche dati, l'azienda aveva comunicato ai medici la pretesa creditoria e aveva poi operato trattenute mensili sulle loro competenze. I medici avevano impugnato la pretesa sostenendo, tra l'altro, che: l'eventuale errore fosse imputabile all'amministrazione; la documentazione unilaterale prodotta non fosse idonea a provare il credito; il loro legittimo affidamento e la buona fede impedissero la ripetizione; la corte di merito avesse omesso di pronunciarsi su varie eccezioni e sulla domanda risarcitoria per tardivo aggiornamento degli elenchi. Con il ricorso incidentale, l'azienda lamentava invece che la corte d'appello avesse erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal gennaio 2003 senza adeguata motivazione, nonostante una pretesa interruzione già nel 2011.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, ritenendo fondati i rilievi sull'onere della prova e sull'uso improprio della consulenza tecnica d'ufficio, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi dei medici. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'azienda sanitaria, ritenendo non adeguatamente dimostrata l'effettiva interruzione della prescrizione e comunque non idonea la nota richiamata a integrare una vera intimazione di adempimento. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi enunciati, anche in punto spese.
Norme richiamate
pone a carico dell'azienda obblighi di comunicazione mensile degli elenchi nominativi e delle variazioni degli assistiti ai medici convenzionati.
art. 44 ACN 23.05.2005
richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina delle comunicazioni e dei rapporti economici con i medici convenzionati.
artt. 1427, 1428, 1429, 1430, 1431 c.c.
richiamati dai ricorrenti per sostenere che l'errore dell'amministrazione non potesse legittimare la ripetizione se non riconoscibile; la Corte, però, ha ricondotto la fattispecie all'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
la ripetizione di somme indebitamente corrisposte è disciplinata integralmente dalla norma; la buona fede dell'accipiens non esclude la ripetibilità, rilevando solo per frutti e interessi e per le modalità della restituzione.
invocato come parametro di buona fede e correttezza; la Corte ha escluso che potesse limitare la ripetizione dell'indebito nella specie.
richiamato per sostenere un limite di buona fede oggettiva alla pretesa restitutoria; la Corte ha negato che ciò impedisse l'azione di ripetizione.
evocato dai ricorrenti per imputare all'amministrazione l'errore e limitarne le conseguenze; non è stato accolto come criterio decisivo.
richiamato dai ricorrenti in tema di errore riconoscibile; la Corte ha ritenuto applicabile invece la disciplina dell'indebito oggettivo.
l'onere di provare l'indebito grava su chi chiede la restituzione, cioè sull'ente che agisce sostanzialmente come titolare del credito restitutorio.
richiamato dai ricorrenti nel contesto della contestazione dell'onere probatorio e delle difese avversarie.
richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto istruttorio e di allegazione probatoria.
invocato per omessa pronuncia su eccezioni e domande; i relativi motivi principali sono stati assorbiti dall'accoglimento dei motivi sulla prova.
richiamato nel ricorso incidentale sull'interruzione della prescrizione.
richiamato nel ricorso incidentale per il termine prescrizionale applicabile alla pretesa restitutoria.
la Corte ha osservato che i tabulati prodotti dall'azienda erano meri atti di parte e non costituivano, di per sé, prova idonea ai sensi del principio di disponibilità della prova.
art. 15 ter d.P.R. n. 270/2000
richiamato quale base del compenso dei medici convenzionati e del collegamento tra elenchi assistiti e quota capitaria.
artt. 8, 43, 44 e 59 ACN 23.3.2005
richiamati come fonti dell'obbligo aziendale di verificare e comunicare correttamente gli elenchi e le variazioni degli assistiti.
art. 25 accordo per i medici di medicina generale
richiamato per affermare che il numero di assistiti del singolo medico dipende dall'anagrafe gestita dall'azienda.
art. 27 accordo per i medici di medicina generale
richiamato per sottolineare che le revoche della scelta sono comunicate all'azienda e non al medico.
art. 28 accordo per i medici di medicina generale
richiamato per evidenziare che l'azienda comunica al medico i tabulati nominativi relativi ai pazienti oggetto di revoca e l'importo da ripetere.
art. 42 ACN
richiamato per gli obblighi di comunicazione sulle revoche d'ufficio e sugli aggiornamenti degli elenchi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per le conseguenze processuali relative al contributo unificato nei confronti della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nelle controversie di ripetizione di somme indebitamente corrisposte, l'onere di provare non solo il pagamento, ma anche la mancanza di una causa giustificativa, grava su chi agisce sostanzialmente per la restituzione, anche se in giudizio assume la posizione di convenuto o resistente.
- Quando la pretesa restitutoria riguarda emolumenti di medici convenzionati determinati sulla base di dati anagrafici gestiti dall'amministrazione, la prova dell'indebito non può essere desunta da meri tabulati formati unilateralmente dalla stessa amministrazione se tali documenti non consentono di individuare con precisione i presupposti fattuali della pretesa.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare una carenza probatoria della parte onerata, ma solo per valutare tecnicamente fatti già adeguatamente allegati e provati in via iniziale.
- In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo nei rapporti di pubblico impiego o convenzionati, la buona fede dell'accipiens non elimina il diritto alla restituzione, incidendo semmai sulle modalità dell'adempimento restitutorio e sulla disciplina di frutti e interessi.
- Per interrompere la prescrizione non basta una generica comunicazione interlocutoria: l'atto deve contenere l'esplicita pretesa di adempimento e l'intimazione o richiesta scritta idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.
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