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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11291/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Un soggetto aveva acquistato nel 2011 un appartamento da una società poi fallita. L’edificio era stato interessato da interventi edilizi abusivi e da un successivo iter amministrativo di sanatoria, culminato nel 2022 con un provvedimento comunale di acquisizione dell’immobile abusivo e con la perdita definitiva del bene da parte dell’acquirente, con effetti assimilati all’evizione totale. Il creditore ha quindi chiesto l’ammissione al passivo del fallimento del venditore per la restituzione del prezzo pagato, con interessi, sostenendo che il credito fosse sorto solo con l’effetto espropriativo definitivo e dovesse essere ammesso in prededuzione perché insorto dopo il fallimento, in occasione o in funzione della procedura. Il giudice delegato aveva respinto l’istanza per tardività; il tribunale, in sede di opposizione, ha ammesso il credito ma solo in chirografo, negando la prededuzione. Il ricorrente ha proposto due motivi: violazione degli artt. 111 e 72, comma 2, l.fall. e degli artt. 1479 e 1483 c.c., sostenendo che il credito non potesse essere considerato anteriore al fallimento e dovesse invece essere prededucibile; e vizio di motivazione, per asserita contraddittorietà nel ritenere il credito sorto dopo il fallimento ma non prededucibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l’evizione totale, determinata dall’acquisizione coattiva dell’immobile abusivo, produce effetti restitutori ex tunc: il credito alla restituzione del prezzo va retrodatato al momento della stipula della vendita, non al momento del provvedimento amministrativo definitivo. Ne consegue che il credito è anteriore alla dichiarazione di fallimento e non è prededucibile, né in senso cronologico né funzionale, perché non nasce in occasione della procedura e non apporta un vantaggio alla massa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 111 l.fall.

    richiamato per escludere la prededuzione del credito, poiché la sua genesi è stata retrodatata a un momento anteriore al fallimento e non riferibile all’attività degli organi della procedura

  • art. 72, comma 2, l.fall.

    invocato dal ricorrente per sostenere il subentro del curatore nel contratto non sciolto; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli al ricorrente

  • art. 1479 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di garanzia per evizione e restituzione del prezzo

  • art. 1483 c.c.

    utilizzato dalla Corte per qualificare l’effetto dell’acquisizione coattiva come evizione totale, con conseguente diritto alla restituzione del prezzo

  • art. 1484 c.c.

    richiamato nel passaggio sui possibili effetti dell’ordine di demolizione quale evizione totale o parziale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto come parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto come parametro del motivo per vizio di motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Quando l’acquirente perde il bene per effetto di un provvedimento amministrativo che ne determina l’acquisizione coattiva o la demolizione, l’evento può integrare evizione totale con conseguente obbligo del venditore di restituire il prezzo e gli accessori.
  • Il credito restitutorio da evizione totale va considerato sorto al momento della vendita, perché la risoluzione ha effetto retroattivo ex tunc sulle prestazioni già eseguite.
  • La prededuzione non può essere riconosciuta solo perché il credito si manifesta o diviene azionabile dopo il fallimento: occorre che esso sia riferibile all’attività degli organi della procedura o che sia sorto in occasione della stessa.
  • Non è prededucibile il credito che non arreca un vantaggio alla massa e non deriva dalla gestione fallimentare, anche se la sua esigibilità concreta matura in epoca successiva.
  • La contestazione della motivazione è infondata quando il percorso argomentativo del giudice di merito è coerente con la qualificazione giuridica dell’evento come evizione e con la retrodatazione degli effetti restitutori.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompravenditaCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiImmobiliare
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

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