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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4206/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato solo la parte della condanna relativa al capo A) (art. 3 d.lgs. 74/2000) contestando che l'atto di riscatto anticipato del leasing dalla Thermidor S.A. non fosse soggettivamente simulato. Ha sostenuto che le parti avevano effettivamente voluto il contratto di riscatto e che l'eventuale errore riguarderebbe la qualificazione del fatto quale dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000 anziché simulazione ai sensi dell'art. 3. Con un secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova: avrebbe mancato il dolo specifico e la consapevolezza della fraudolenza, atteso che consulenti fiscali (Danovi e Drovandi) avrebbero illustrato che il reverse charge era il regime naturale e che l'immobile sarebbe stato utilizzato per eventi, e che l'avviso sulle società di comodo sarebbe sopravvenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il primo motivo riguardante la simulazione soggettiva e la riqulificazione non era stato dedotto in sede di appello, quindi è inammissibile per violazione degli artt. 606 e 609 c.p.p. Sulla sostanza, la Corte ha comunque ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: la Thermidor S.A. è stata qualificata come "società-schermo" priva di autonomia, la ricorrente era amministratrice di fatto e quindi ideatrice/organizzatrice del meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione dell'IVA; pertanto l'operazione è soggettivamente simulata. Il secondo motivo (presunto travisamento delle dichiarazioni dei consulenti) è stato ritenuto infondato: le dichiarazioni erano state valutate dai giudici di merito e la ricorrente non ha dimostrato un errore di trascrizione o l'omissione di prova decisiva. Il ricorso è quindi respinto, la condanna di merito resta efficace; la ricorrente è condannata alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3

    Norma che sanziona le operazioni soggettivamente simulate finalizzate all'evasione IVA; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie perché la Thermidor era una società-schermo e l'operazione è servita a celare il reale acquirente

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Norma sulla dichiarazione infedele; la ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto su questi presupposti, ma la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione per simulazione soggettiva (art. 3)

  • cod. civ., art. 1414, comma 2

    Regola sulla simulazione dei negozi giuridici; la ricorrente sosteneva che l'atto di riscatto non fosse soggettivamente simulato, ma i giudici di merito e la Cassazione hanno ravvisato la simulazione in presenza di una società-schermo

  • cod. proc. pen., artt. 606 e 609

    art. 606, comma 3; art. 606 comma 1 lett. b) ed e); art. 609

    Principio procedurale: in Cassazione non è proponibile questioni non dedotte in appello; il ricorso che solleva censure nuove non prospettate in appello è inammissibile

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende; applicata per liquidare 3.000 euro

  • cod. pen., art. 483

    Reato menzionato nella motivazione (fatto dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale), non centrale nella decisione di Cassazione

  • giurisprudenza di legittimità (principi citati)

    Principio secondo cui l'affidamento a professionisti per la predisposizione delle dichiarazioni non esime il contribuente dalla responsabilità penale per reati tributari; inoltre regole sul concetto di "società-schermo" e prova dell'amministratore di fatto

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono introdurre questioni che non siano state dedotte in appello: eventuali riqulificazioni del fatto devono essere sollevate già in secondo grado per essere esaminate in sede di legittimità
  • L'utilizzo di società estere o entità interposte può essere qualificato come "società-schermo" se prive di autonomia effettiva; in tal caso la responsabilità penale può essere attribuita al beneficiario reale o all'amministratore di fatto
  • La qualificazione dell'operazione come simulazione soggettiva (atto posto in essere per celare il reale autore/beneficiario) esclude la semplice riqualificazione come dichiarazione infedele quando emerge che la struttura societaria è stata creata per il fine evasivo
  • La responsabilità penale per reati tributari non viene automaticamente esclusa dall'affidamento dell'adempimento a professionisti: il dovere di corretta indicazione dei dati è personale e indelegabile
  • Per contestare un travisamento della prova occorre dimostrare che il giudice ha fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato di prova manifestamente diverso da quello reale; non è sufficiente proporre una diversa valutazione delle stesse dichiarazioni

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