Cassazione Penale, Sentenza n. 4206/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato solo la parte della condanna relativa al capo A) (art. 3 d.lgs. 74/2000) contestando che l'atto di riscatto anticipato del leasing dalla Thermidor S.A. non fosse soggettivamente simulato. Ha sostenuto che le parti avevano effettivamente voluto il contratto di riscatto e che l'eventuale errore riguarderebbe la qualificazione del fatto quale dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000 anziché simulazione ai sensi dell'art. 3. Con un secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova: avrebbe mancato il dolo specifico e la consapevolezza della fraudolenza, atteso che consulenti fiscali (Danovi e Drovandi) avrebbero illustrato che il reverse charge era il regime naturale e che l'immobile sarebbe stato utilizzato per eventi, e che l'avviso sulle società di comodo sarebbe sopravvenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il primo motivo riguardante la simulazione soggettiva e la riqulificazione non era stato dedotto in sede di appello, quindi è inammissibile per violazione degli artt. 606 e 609 c.p.p. Sulla sostanza, la Corte ha comunque ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: la Thermidor S.A. è stata qualificata come "società-schermo" priva di autonomia, la ricorrente era amministratrice di fatto e quindi ideatrice/organizzatrice del meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione dell'IVA; pertanto l'operazione è soggettivamente simulata. Il secondo motivo (presunto travisamento delle dichiarazioni dei consulenti) è stato ritenuto infondato: le dichiarazioni erano state valutate dai giudici di merito e la ricorrente non ha dimostrato un errore di trascrizione o l'omissione di prova decisiva. Il ricorso è quindi respinto, la condanna di merito resta efficace; la ricorrente è condannata alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3
Norma che sanziona le operazioni soggettivamente simulate finalizzate all'evasione IVA; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie perché la Thermidor era una società-schermo e l'operazione è servita a celare il reale acquirente
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4
Norma sulla dichiarazione infedele; la ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto su questi presupposti, ma la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione per simulazione soggettiva (art. 3)
cod. civ., art. 1414, comma 2
Regola sulla simulazione dei negozi giuridici; la ricorrente sosteneva che l'atto di riscatto non fosse soggettivamente simulato, ma i giudici di merito e la Cassazione hanno ravvisato la simulazione in presenza di una società-schermo
cod. proc. pen., artt. 606 e 609
art. 606, comma 3; art. 606 comma 1 lett. b) ed e); art. 609
Principio procedurale: in Cassazione non è proponibile questioni non dedotte in appello; il ricorso che solleva censure nuove non prospettate in appello è inammissibile
cod. proc. pen., art. 616
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende; applicata per liquidare 3.000 euro
cod. pen., art. 483
Reato menzionato nella motivazione (fatto dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale), non centrale nella decisione di Cassazione
giurisprudenza di legittimità (principi citati)
Principio secondo cui l'affidamento a professionisti per la predisposizione delle dichiarazioni non esime il contribuente dalla responsabilità penale per reati tributari; inoltre regole sul concetto di "società-schermo" e prova dell'amministratore di fatto
Massime di principio
- In Cassazione non si possono introdurre questioni che non siano state dedotte in appello: eventuali riqulificazioni del fatto devono essere sollevate già in secondo grado per essere esaminate in sede di legittimità
- L'utilizzo di società estere o entità interposte può essere qualificato come "società-schermo" se prive di autonomia effettiva; in tal caso la responsabilità penale può essere attribuita al beneficiario reale o all'amministratore di fatto
- La qualificazione dell'operazione come simulazione soggettiva (atto posto in essere per celare il reale autore/beneficiario) esclude la semplice riqualificazione come dichiarazione infedele quando emerge che la struttura societaria è stata creata per il fine evasivo
- La responsabilità penale per reati tributari non viene automaticamente esclusa dall'affidamento dell'adempimento a professionisti: il dovere di corretta indicazione dei dati è personale e indelegabile
- Per contestare un travisamento della prova occorre dimostrare che il giudice ha fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato di prova manifestamente diverso da quello reale; non è sufficiente proporre una diversa valutazione delle stesse dichiarazioni
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