Ordinanza n. 199/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06308/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego amministrativo in materia di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio relativo alla possibilità di ottenere un titolo di soggiorno dopo il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro. La questione cautelare concerneva, in particolare, l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando, dopo il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 42 del d.l. n. 73/2022, emergano l'insussistenza di un requisito o carenze documentali imputabili al datore di lavoro, tali da impedire l'instaurazione del rapporto lavorativo. L'appellante ha prospettato la propria buona fede, la non imputabilità delle carenze del datore di lavoro e, secondo quanto emerge dall'ordinanza, il reperimento nelle more di altra occupazione lavorativa. In sede cautelare sono stati valutati il periculum in mora e il fumus boni iuris.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha ravvisato il periculum in mora nel rischio di un pregiudizio irreparabile nelle more del giudizio, non bilanciato da elementi indicativi di pericolosità sociale dello straniero. Ha inoltre ritenuto sussistente un fumus boni iuris tale da imporre lo scrutinio nel merito della questione relativa al rilascio del permesso per attesa occupazione. La Sezione ha rilevato un contrasto nella propria giurisprudenza: un indirizzo tradizionale esclude il titolo quando il rapporto di lavoro non sia mai stato instaurato, mentre decisioni più recenti ammettono una valutazione del caso concreto in presenza di buona fede del lavoratore, non imputabilità delle carenze al datore di lavoro e, in particolare, reperimento di altra occupazione. È stata quindi accolta la domanda cautelare di primo grado ed è stata ordinata la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato liquidato al difensore dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria in primo grado, l'importo complessivo di euro 1.000, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze del giudice di primo grado.
Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 193
Costituisce la base normativa del nulla osta all'ingresso considerato nella controversia.
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Regola la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in relazione ai valori medi e all'impegno professionale.
Dimezza i compensi spettanti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può sussistere quando la protrazione della situazione amministrativa relativa al soggiorno esponga lo straniero a un pregiudizio irreparabile, purché non emergano elementi contrari di pericolosità sociale idonei a prevalere nel bilanciamento cautelare.
- La questione del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione dopo il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro richiede, quando il rapporto lavorativo non si sia instaurato per carenze imputabili al datore di lavoro, una valutazione concreta della buona fede del lavoratore e della non imputabilità a quest'ultimo delle irregolarità.
- Il reperimento di una diversa occupazione lavorativa nelle more del procedimento costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione cautelare sulla possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, senza che l'ordinanza definisca in via conclusiva la questione nel merito.
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