Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso, per la durata di due anni, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche adottato dal Questore di Verona ai sensi dell'art. 6 l. 401/1989
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Verona che gli vietava, per due anni, l'accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive calcistiche della nazionale italiana, dei campionati e delle competizioni nazionali ed europee, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava, in sostanza, la legittimità del divieto nonostante non avesse partecipato attivamente agli scontri successivamente verificatisi. Il provvedimento questorile era fondato su immagini di videosorveglianza e sulla presenza dell'interessato presso il luogo individuato dai tifosi ultras come base di partenza per un raid punitivo. Era inoltre incontestato che il ricorrente avesse raggiunto e lasciato quel luogo con un'autovettura condotta da un ultrà veronese e vi fosse rimasto durante la fase di ideazione e preparazione della spedizione punitiva.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto adeguata l'istruttoria posta a fondamento del provvedimento, in particolare per la raccolta delle immagini di videosorveglianza. Pur rilevando che il ricorrente non aveva partecipato attivamente agli scontri, il Collegio ha considerato verosimile che la sua presenza volontaria e prolungata nel luogo di ritrovo, durante l'ideazione e la preparazione della spedizione punitiva, avesse rafforzato il proposito criminoso degli autori della condotta offensiva. Nel bilanciamento cautelare ha attribuito prevalenza alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica rispetto alle esigenze personali del ricorrente, che non erano state specificamente individuate nel ricorso. Non è stata concessa la sospensione dell'efficacia del DASPO. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Costituisce la base normativa del divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato dal Questore.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Ai fini della legittimità cautelare di un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, la mancata partecipazione materiale agli scontri non esclude, di per sé, la rilevanza di una presenza volontaria e prolungata nel luogo individuato per la preparazione dell'azione violenta, quando tale presenza sia adeguatamente documentata e possa ragionevolmente essere valutata come contributo al rafforzamento del proposito criminoso altrui.
- In sede cautelare, la raccolta di immagini di videosorveglianza che documentino la presenza dell'interessato nel luogo di ritrovo degli autori di una spedizione punitiva può integrare un'istruttoria adeguata a sostenere il provvedimento questorile di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un provvedimento di prevenzione posto a tutela delle manifestazioni sportive, le esigenze di ordine e sicurezza pubblica possono prevalere sulle esigenze personali del destinatario quando queste ultime non siano state specificamente allegate e dimostrate.
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