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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore di -OMISSIS- in data 11 marzo 2025, notificato in data 27 novembre 2025, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato al ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 18 settembre 2024;

Giustizia amministrativa202502606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo un macroscopico travisamento dei fatti e un insanabile difetto di istruttoria. Secondo il ricorrente, il provvedimento si fonderebbe su una situazione processuale non più esistente al momento della notificazione, poiché l'Amministrazione avrebbe valorizzato una condanna per il reato di cui all'art. 609-bis c.p., una denuncia per violazione della normativa sugli stupefacenti e due remote condanne per il reato di cui all'art. 474 c.p., mentre la Corte di cassazione, con decisione del 15 ottobre 2025, avrebbe annullato con rinvio la sentenza di condanna relativa al reato di cui all'art. 609-bis c.p. Il Tribunale ha rilevato che la sentenza della Corte di cassazione non era stata allegata e che la copia del provvedimento impugnato depositata in giudizio era incompleta.

La decisione

Il Tribunale non ha definito la domanda cautelare, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi istruttori. Ha ordinato al Questore di produrre, entro trenta giorni dalla pubblicazione o notificazione dell'ordinanza, copia completa del provvedimento impugnato, tutti gli atti del procedimento e la sentenza della Corte di cassazione richiamata dal ricorrente. Qualora tale sentenza non fosse ancora pubblicata, il Questore dovrà fornire, previa richiesta di informazioni alla competente Procura della Repubblica, chiarimenti documentati sulle ragioni dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello. La camera di consiglio per il definitivo esame della domanda cautelare è stata fissata al 25 febbraio 2025. Non è stata adottata alcuna misura cautelare di sospensione né è stata resa una decisione definitiva sui motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare disciplinato dall'art. 55 c.p.a., senza tuttavia giungere alla decisione definitiva sulla sospensione.

  • art. 609-bis c.p.

    La condanna per il reato previsto da tale disposizione costituisce uno degli elementi valorizzati dall'Amministrazione e contestati dal ricorrente.

  • art. 474 c.p.

    Le remote condanne per il reato previsto da tale disposizione sono indicate tra gli elementi considerati nel provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei a identificarlo.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare dipende dalla verifica di una sopravvenienza processuale potenzialmente incidente sui presupposti dell'atto amministrativo, il giudice può disporre l'acquisizione della relativa documentazione e di chiarimenti documentati prima di pronunciarsi definitivamente sulla domanda cautelare.
  • In presenza di una produzione incompleta dell'atto impugnato e della mancata costituzione dell'amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione procedente di depositare il provvedimento integrale e gli atti del procedimento necessari alla verifica dei motivi dedotti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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