Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 29 ottobre 2025, comunicato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS- a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino extracomunitario
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca prefettizia del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento, adottato conformemente al parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, aveva ritenuto insufficiente la capacità economica del datore di lavoro, sulla base della dichiarazione iniziale relativa all’assunzione di sessanta lavoratori e del raffronto tra la documentazione contabile prodotta e i dati risultanti dalle banche dati. Il ricorrente ha dedotto, incentrando la censura sul difetto di istruttoria, di avere successivamente chiarito di voler assumere soltanto sei lavoratori, incluso il cittadino interessato, e di avere prodotto documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 44 del decreto-legge n. 73 del 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ravvisando il fumus boni iuris nella censura di difetto di istruttoria. La documentazione prodotta evidenziava che il ricorrente aveva più volte rappresentato all’Amministrazione l’intenzione di assumere sei, e non sessanta, lavoratori, nonché di avere documentato la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 44 del decreto-legge n. 73 del 2022. Il giudice ha inoltre considerato la mancata costituzione dell’Amministrazione, ritualmente intimata. Ha quindi sospeso il provvedimento di revoca e ordinato alla Questura di riesaminare la posizione del lavoratore alla luce della documentazione indicata. Le spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno. La trattazione di merito è stata fissata per l’8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo; la domanda è stata accolta in presenza di fumus boni iuris e di un danno cui è possibile ovviare mediante sospensione e riesame.
art. 44 decreto-legge n. 73 del 2022
Individua le condizioni richiamate dal ricorrente e ritenute rilevanti per verificare la possibilità di assunzione dei sei lavoratori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, sussiste il fumus boni iuris del difetto di istruttoria quando l’Amministrazione fonda la revoca di un nulla osta al lavoro su dati relativi a un numero di assunzioni diverso da quello più volte rappresentato dall’interessato e non considera la documentazione successivamente prodotta a sostegno della diversa consistenza dell’operazione.
- Quando la documentazione prodotta in giudizio evidenzia elementi potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione della capacità economica necessaria per le assunzioni, il giudice può sospendere il provvedimento di revoca e ordinare all’Amministrazione il riesame della posizione individuale alla luce di tali elementi.
- La tutela cautelare può essere accordata mediante sospensione dell’atto e contestuale ordine di riesame quando tale misura è idonea a prevenire il pregiudizio prospettato senza definire anticipatamente il merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →