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Ordinanza

Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento datato 6 novembre 2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202502611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione sul portale del Ministero relativa all'inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana, non seguita dalla notificazione del provvedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'atto datato 6 novembre 2025 con il quale sarebbe stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. In sede cautelare ha dedotto il periculum in mora sostenendo che il diniego avrebbe interrotto il percorso di integrazione sociale e civile, l'avrebbe lasciata in un limbo giuridico durante l'attesa del giudizio e l'avrebbe costretta, ove necessario, a presentare una nuova istanza, con perdita del tempo già trascorso e azzeramento di un procedimento avente un termine di definizione di 24 mesi. Il TAR ha inoltre rilevato, senza definirla, la questione della qualificazione dell'annotazione presente sul portale ministeriale come provvedimento lesivo immediatamente impugnabile, considerato che la stessa ricorrente ha ammesso di non avere ricevuto la notificazione del provvedimento di inammissibilità.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Le ragioni dedotte dalla ricorrente, consistenti nella frustrazione del percorso di integrazione, nella situazione di attesa e nella perdita del tempo procedimentale in caso di nuova istanza, sono state ritenute insufficienti a dimostrare un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell'atto. Il Collegio non ha deciso in questa sede se l'annotazione sul portale, non seguita dalla notificazione del provvedimento, sia un atto lesivo e immediatamente impugnabile, limitandosi a rilevare che, anche prescindendo da tale questione, mancava il periculum in mora. Non sono state disposte spese per la fase cautelare, poiché il Ministero dell'Interno non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Individua la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dalla ricorrente; l'ordinanza non esamina nel merito i presupposti sostanziali della concessione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda cautelare è stata respinta per mancata dimostrazione del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della ricorrente mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa se il ricorrente non dimostra un pregiudizio grave e irreparabile: la mera frustrazione dell'aspettativa alla definizione favorevole del procedimento, il protrarsi dell'attesa e la perdita di tempo procedimentale non sono sufficienti, di per sé, a integrare il periculum in mora.
  • Il giudice può respingere la domanda cautelare per difetto del periculum in mora senza definire la questione preliminare relativa alla natura lesiva e all'immediata impugnabilità dell'atto contestato, quando tale requisito cautelare risulta comunque insussistente.
  • La mera annotazione presente su un portale amministrativo, non accompagnata dalla notificazione del provvedimento cui si riferisce, può porre una questione preliminare di qualificazione come atto lesivo immediatamente impugnabile; tale questione resta non decisa se la domanda cautelare è comunque infondata per carenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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