Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Questura di -OMISSIS- adottato in data 1° ottobre 2025 e notificato in data 15 ottobre 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile che aveva respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’atto emergevano plurimi precedenti penali e la perdurante pericolosità del richiedente, attualmente detenuto in carcere a seguito della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale disposta dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente aveva fatto valere, in senso favorevole, la lunga permanenza in Italia, lo svolgimento di brevi periodi di lavoro e il sostegno morale e materiale della famiglia. La Questura aveva ritenuto tali elementi non idonei a rivalutare favorevolmente le condotte accertate e aveva escluso, anche in ragione dello stato detentivo, la sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la Questura avesse adeguatamente considerato la situazione personale e familiare del ricorrente, dando rilievo ai plurimi precedenti penali, alla perdurante pericolosità e alla detenzione conseguente alla revoca dell’affidamento in prova. La lunga permanenza in Italia, i brevi periodi lavorativi e il sostegno familiare sono stati ritenuti insufficienti a superare la valutazione negativa sulle condotte accertate; il Collegio non ha ravvisato, allo stato cautelare, elementi tali da giustificare la sospensione del diniego. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata rigettata per carenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un diniego di permesso di soggiorno può essere rigettata per difetto del fumus boni iuris quando il provvedimento amministrativo valorizzi plurimi precedenti penali, la perdurante pericolosità dello straniero e la sua attuale detenzione.
- La Questura, nel valutare una richiesta di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deve considerare la situazione personale e familiare dell’interessato, ma la lunga permanenza in Italia, brevi periodi di lavoro e il sostegno familiare non sono di per sé sufficienti a neutralizzare una valutazione negativa fondata su condotte penalmente rilevanti e sulla pericolosità attuale.
- La concessione pregressa dell’affidamento in prova al servizio sociale e il sostegno familiare non impongono una valutazione favorevole quando il beneficio sia stato revocato e l’interessato si trovi nuovamente detenuto; tali circostanze possono essere valutate unitamente agli altri elementi sulla pericolosità.
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