Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Padova che dispone l'ammonimento orale ai sensi dell'art. 8 del d.l. 11/2009
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del 19 settembre 2025 con cui il Questore di Padova gli ha rivolto un ammonimento orale in relazione a condotte di stalking denunciate dalla persona tutelata dal provvedimento. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, poiché il ricorso risulta notificato soltanto alla Questura di Padova e non anche alla persona direttamente tutelata dall'ammonimento, nominativamente individuata nel provvedimento, che potrebbe rivestire la qualità di controinteressata ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato che la Questura ha fondato l'ammonimento, oltre che sull'istanza della persona tutelata, su ulteriori attività istruttorie, comprese dichiarazioni rese da soggetti terzi, indicate nei documenti da 4 a 6 del fascicolo della parte resistente, ma non depositate in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né la possibile inammissibilità del ricorso né la domanda cautelare. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie o documenti limitati alla questione rilevata d'ufficio relativa alla mancata notificazione alla possibile controinteressata. Ha inoltre ordinato alla Questura di Padova di produrre entro il medesimo termine le dichiarazioni testimoniali e gli altri documenti indicati come documenti da 4 a 6, ritenuti necessari per ricostruire integralmente l'istruttoria procedimentale e dirimenti ai fini della decisione cautelare. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38
È la base normativa del provvedimento di ammonimento orale adottato dal Questore nei confronti del destinatario, a fronte di condotte persecutorie.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Impone la notificazione del ricorso sia all'amministrazione che ha emanato l'atto sia ad almeno uno dei controinteressati; la mancata notificazione alla persona direttamente tutelata dall'ammonimento è stata considerata possibile causa di inammissibilità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta dal ricorrente; la decisione su tale domanda è stata rinviata dopo gli adempimenti disposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di assegnare alle parti un termine per depositare memorie e documenti sulla questione rilevata d'ufficio, assicurando il contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- Quando è impugnato un provvedimento amministrativo adottato a tutela diretta di una persona nominativamente individuata, il giudice deve verificare se tale persona rivesta la qualità di controinteressata e, in caso positivo, se il ricorso sia stato notificato anche a essa ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; la mancata notificazione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Se, ai fini della decisione cautelare, l'amministrazione richiama atti istruttori non presenti nel fascicolo processuale, il giudice può ordinarne la produzione per ricostruire integralmente l'istruttoria procedimentale e valutare la fondatezza della domanda cautelare.
- Prima di dichiarare eventualmente l'inammissibilità del ricorso per una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie o documenti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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