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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48226/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sono stati presentati due distinti ricorsi: (1) avv. Luigi Ferro deduceva violazioni di legge e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento della fattispecie di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la commisurazione della pena; (2) avv. Sergio Mottola deduceva un error in procedendo in quanto, in appello camerale scritto ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, le conclusioni del Pubblico Ministero sarebbero state notificate al difensore solo il giorno antecedente l'udienza, pregiudicando il diritto di difesa e il termine per il deposito delle conclusioni scritte.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione. Sul profilo procedurale (motivo Mottola) la Corte ha ritenuto che la tardiva trasmissione delle conclusioni del PM non integri di per sé una violazione del diritto di difesa: va provato il concreto pregiudizio; nel caso specifico le conclusioni del PM erano brevi e non argomentate e il difensore non ha chiesto differimento o restituzione del termine. Sul merito sostanziale (motivo Ferro) la Corte ha confermato che la Corte d'appello ha effettuato una valutazione complessiva conforme al diritto vivente ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, escludendo la lieve entità in ragione della quantità delle sostanze (8.844 dosi medie di hashish e 76 dosi medie di eroina), della diversità delle sostanze, del rinvenimento di manoscritti contabili e della recidiva specifica infraquinquennale; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato e non viziato da illogicità. Conseguentemente i ricorsi sono inammissibili e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La fattispecie di "lieve entità" richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché di quantità e qualità della sostanza; anche un solo elemento può precludere la configurabilità della lieve entità se conduce a escludere preponderantemente la minima offensività.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23 e art. 23-bis)

    Nel giudizio d'appello celebrato con il contraddittorio scritto la trasmissione tardiva delle conclusioni del Pubblico Ministero non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio alle ragioni della difesa.

  • codice di procedura penale, art. 175

    Richiamato come rimedio procedurale che il difensore poteva chiedere (restituzione nel termine) se avesse subito un pregiudizio per tardiva comunicazione; la mancata istanza indebolisce la censura sull'error in procedendo.

  • codice penale, art. 133

    I criteri di commisurazione della pena sono di discrezionalità del giudice di merito; la Corte di cassazione interviene solo per arbitrarietà o illogicità nella motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2019

    Rilevata la necessità che la fattispecie di lieve entità si riferisca a condotte di minima offensività; utile alla lettura del comma 5 dell'art. 73 e al paradigma interpretativo seguito dalla Cassazione.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990 comma 5) la qualificazione come "lieve entità" richiede valutazione complessiva: quantità, qualità delle sostanze, modalità, mezzi e circostanze devono essere esaminati congiuntamente; anche un solo elemento significativo può escludere la lieve entità.
  • Nel rito d'appello scritto (ex d.l. 137/2020) la tardiva comunicazione delle conclusioni del PM non è automaticamente causa di nullità o vizio del processo: il difensore deve dimostrare il concreto pregiudizio subito e, se necessario, chiedere tempestivamente differimento o restituzione del termine (art. 175 c.p.p.).
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche non implica sempre omissione motivazionale: il giudice non è tenuto a riesaminare elementi già valutati e disattesi in primo grado, e il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi positivi a favore dell'imputato.
  • La commisurazione della pena rientra nell'ambito del libero convincimento tecnico del giudice di merito secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione controlla solo l'arbitrarietà o l'illogicità della motivazione.
  • In ricorso per cassazione è fondamentale la specificità e la dimostrazione del vizio: motivi generici, mancata prospettazione di un concreto pregiudizio o riproposizione di ragioni già esaminate e disattese dai giudici di merito rendono il ricorso inammissibile.

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