Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05854/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR della Campania che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto nel merito l'appello dell'agente della riscossione in una controversia relativa all'impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi e di plurime cartelle esattoriali già oggetto di precedente avviso impugnato. La CTR aveva ritenuto provato il collegamento tra relate di notifica e cartelle, aveva reputato valida la prova della notifica dell'ultima cartella anche tramite PEC con successiva raccomandata informativa e aveva escluso la prescrizione per la presenza di atti interruttivi. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la comunicazione di avvenuta notifica via raccomandata fosse priva di riferimento alle cartelle sottese e che ciò avesse determinato un errore di percezione sulla interruzione della prescrizione; 2) violazione dell'art. 1, comma 18, d.lgs. 58/2011, per avere la CTR ritenuto valida la notifica della cartella tramite operatore di posta privata; 3) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost. per asserita carenza di motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato che le censure erano carenti di autosufficienza, specificità e completezza, anche perché non era dimostrata la loro deduzione nei precedenti gradi di giudizio; inoltre, quanto al secondo motivo, nella sentenza impugnata non vi era traccia della notificazione tramite operatore privato; quanto al terzo, la censura era comunque generica. Richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa e tutti gli elementi necessari a consentire al giudice di legittimità una completa cognizione della controversia senza dover attingere ad altre fonti, la Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'agente della riscossione si era limitato a depositare atto di costituzione senza svolgere difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    mero atto di costituzione

    la resistente si è limitata a costituirsi senza svolgere difese.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro della dedotta erronea valutazione delle risultanze documentali e dell'asserito errore di percezione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato come vizio processuale dedotto con il primo motivo.

  • art. 1, comma 18, d.lgs. 58/2011

    richiamato per contestare la validità della notifica della cartella tramite operatore di posta privata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/92

    richiamato a sostegno della censura di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione o violazione di norme processuali.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa

    il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a dare al giudice di legittimità la completa cognizione della controversia e del suo oggetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare in modo rigoroso il requisito di autosufficienza: occorre un'esposizione chiara e completa dei fatti di causa, delle difese svolte nei gradi precedenti e delle ragioni poste a base della sentenza impugnata, in modo da consentire alla Corte la piena comprensione della controversia senza ricorso ad atti esterni.
  • Sono inammissibili le censure formulate in modo generico o privo di specificità, specie quando non sia dimostrato che la questione sia stata effettivamente dedotta nei precedenti gradi di merito.
  • Non può essere utilmente censurata in cassazione una ratio decidendi se il ricorso non indichi con precisione dove e come il vizio sia emerso nel processo e non confronti specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte resistente che non abbia svolto difese non dà luogo a liquidazione delle spese; resta ferma l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.