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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02518/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente finale)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di somministrazione di energia elettrica nel quale l'utente finale aveva corrisposto, negli anni 2010 e 2011, somme addebitate dal fornitore a titolo di addizionale provinciale sulle accise. L'utente aveva agito ex art. 2033 c.c. per ottenere la ripetizione dell'indebito, sostenendo che l'addizionale non fosse dovuta perché la norma interna che la prevedeva era incompatibile con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. La società fornitrice aveva resistito in primo e secondo grado e, in cassazione, ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e degli artt. 267 e 288 TFUE, sostenendo che le sentenze della CGUE non possono attribuire efficacia diretta a una norma europea che ne sia priva e che, in difetto di efficacia diretta, il giudice nazionale non potrebbe disapplicare la norma interna ma dovrebbe rimettere la questione alla Corte costituzionale; 2) ulteriore violazione degli artt. 11 e 117 Cost., degli artt. 288 e 291 TFUE e dell'art. 2033 c.c., perché l'eventuale tutela della parte danneggiata dovrebbe essere solo risarcitoria nei confronti dello Stato e non restitutoria nei confronti del fornitore; 3) violazione dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 e dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, assumendo che l'addizionale provinciale non potesse essere ricondotta alle altre imposte indirette contemplate dalla direttiva. La controparte ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., perché la decisione di merito risultava comunque conforme al più recente orientamento di legittimità formatosi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il consumatore finale che abbia pagato al fornitore, a titolo di rivalsa, l'addizionale provinciale sull'energia elettrica dichiarata illegittima può agire in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. direttamente contro il fornitore, entro il termine decennale di prescrizione, poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale per contrasto con il diritto UE determina, nei rapporti solvens-accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice del pagamento. Sono state compensate integralmente le spese del giudizio di legittimità, e la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    ripetizione dell'indebito

    Il consumatore finale che abbia pagato somme non dovute a titolo di addizionale provinciale può agire direttamente verso il fornitore per ottenerne la restituzione, ove venga meno la causa giustificativa del pagamento.

  • art. 6 d.l. 29 novembre 1988, n. 511

    La norma che prevedeva l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 43 del 2025, con effetti caducanti sulla pretesa di pagamento nei rapporti tra privati.

  • art. 11 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il contrasto con il diritto UE non consente di attribuire alla direttiva non self-executing efficacia diretta mediante disapplicazione della norma interna.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    È richiamato dalla ricorrente come parametro di conformità della norma interna al diritto dell'Unione e come fondamento del controllo di legittimità costituzionale.

  • art. 267 TFUE

    È invocato per contestare il ruolo delle sentenze interpretative della CGUE e i limiti del rinvio pregiudiziale nell'attribuire efficacia diretta alle norme UE.

  • art. 288 TFUE

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'idea che la direttiva non possa essere fonte immediata di diritti azionabili se priva di efficacia diretta.

  • art. 291 TFUE

    È richiamato nel secondo motivo in relazione agli obblighi di attuazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata pur rigettando il ricorso, quando il dispositivo risulti comunque conforme a diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma procedurale sulla base della quale è stata fissata la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Corte cost. n. 43 del 2025

    La declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina sull'addizionale provinciale determina la caducazione ex tunc della causa del pagamento nei rapporti tra fornitore e consumatore finale.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria o para-tributaria che giustifica un addebito tra privati è dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con il diritto dell'Unione, il pagamento effettuato in rivalsa perde ex tunc la propria causa e può essere ripetuto ex art. 2033 c.c. dal solvens nei confronti dell'accipiens.
  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo a somme addebitate in fattura da un fornitore, la legittimazione passiva spetta al fornitore che ha incassato le somme, fermo il suo eventuale diritto di rivalsa verso lo Stato.
  • Il contrasto tra disciplina interna e diritto UE non impedisce la tutela restitutoria tra privati quando la disciplina interna sia stata eliminata dall'ordinamento per illegittimità costituzionale; in tale situazione non è necessario trasformare la domanda in una mera azione risarcitoria contro lo Stato.
  • La correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. consente il rigetto del ricorso quando la decisione impugnata sia conforme al diritto sostanziale applicabile, anche se la ragione giuridica espressa dal giudice di merito deve essere riformulata.
  • In presenza di un orientamento nomofilattico sopravvenuto e consolidato, la Corte può decidere il ricorso facendo rinvio alla precedente motivazione di legittimità conforme, senza necessità di una nuova analisi diffusa delle censure.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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