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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15706/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento dell’AGCM del 2019 che ha ritenuto sussistente un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza tra più operatori partecipanti a una gara Consip per servizi di manutenzione di immobili, irrogando sanzioni pecuniarie. La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo: il TAR aveva accolto solo in parte, confermando l’impostazione dell’Autorità ma riducendo la sanzione; il Consiglio di Stato ha poi rigettato l’appello, ritenendo provata la partecipazione della società all’intesa sulla base di elementi indiziari. In cassazione la società ha proposto due motivi, entrambi qualificati come eccesso di potere giurisdizionale: con il primo ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe sostituito la propria ricostruzione dei fatti a quella dell’AGCM, invadendo il merito amministrativo e costruendo una diversa intesa anticoncorrenziale, anche per aver escluso taluni soggetti e non altri; con il secondo ha denunciato che il giudice amministrativo non avrebbe esaminato tutte le censure di appello e non avrebbe vagliato adeguatamente le circostanze di fatto. Prima ancora, la ricorrente aveva chiesto il rinvio della causa per la sopravvenuta assoluzione in sede penale di propri funzionari per i medesimi fatti, deducendo la necessità di attendere la motivazione della sentenza penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’istanza di rinvio, ritenendo irrilevante l’esito del processo penale perché l’eventuale sentenza di assoluzione farebbe stato solo nei confronti dei soggetti processuali indicati dall’art. 654 c.p.p., non presenti nel giudizio, e comunque perché nel giudizio di legittimità non si accerta il fatto ma solo il superamento dei limiti esterni della giurisdizione. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché confonde il sindacato sul merito amministrativo, precluso, con il legittimo giudizio del giudice amministrativo sui fatti posti a base del provvedimento impugnato; il Consiglio di Stato, secondo la Corte, si è limitato a verificare la prova della condotta materiale contestata dall’Autorità, senza sostituirsi ad essa. La diversa valutazione circa la partecipazione di un soggetto all’intesa non integra mutamento dei fatti, ma rientra nella valutazione probatoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’omessa pronuncia su un motivo di appello e l’omesso esame di circostanze di fatto integrano, rispettivamente, errori processuali o di giudizio, non eccesso di potere giurisdizionale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese verso tutte le parti costituite e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 654 c.p.p.

    "farebbe stato solo nei confronti dell'imputato, della parte civile, del responsabile civile"

    la sentenza penale di assoluzione, anche se definitiva, non rileva nel presente giudizio rispetto a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.

  • art. 360 bis c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi non denunciavano un vero eccesso di potere giurisdizionale, ma censure estranee ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    il compenso spettante al gruppo di controricorrenti è stato aumentato in ragione del numero dei controricorrenti oltre il primo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in sede di legittimità, può accertare i presupposti di fatto posti dalla pubblica amministrazione a base del provvedimento impugnato e valutare criticamente le prove; ciò non integra invasione del merito amministrativo.
  • Il sindacato della Corte di cassazione, quando è dedotto l’eccesso di potere giurisdizionale, è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non consente di riesaminare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice amministrativo.
  • La diversa valutazione della prova o l’esclusione della responsabilità di uno dei partecipanti rispetto ad altri non equivale, di per sé, a mutamento dei fatti originariamente posti a base del provvedimento sanzionatorio.
  • La mancata pronuncia su singoli motivi di appello e l’omesso esame di circostanze fattuali possono integrare errores in procedendo o in iudicando, ma non un vizio di eccesso di potere giurisdizionale.
  • Una decisione penale relativa ai medesimi fatti non è automaticamente rilevante nel giudizio di legittimità sulla giurisdizione, se le parti del processo penale non coincidono con quelle del giudizio civile e se l’oggetto del controllo della Corte è soltanto il corretto esercizio della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommercialeCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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