Cassazione Penale, Sentenza n. 22119/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per 831 giorni (22/1/2015 - 2/5/2017). Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari che aveva rigettato l'istanza di indennizzo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: sostiene contraddittorietà perché da un lato la Corte di merito lo ha assolto perche' il fatto non sussiste, dall'altro la stessa ordinanza ritiene sussistenti condotte con profili di dolo o colpa grave tali da escludere la riparazione; censura l'aver valorizzato circostanze gia' esaminate nel merito (intercettazioni, conversazioni e frequentazioni) e il mancato apprezzamento positivo dell'interrogatorio difensivo e della assoluta estraneita' asserita dal Rullo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudizio di merito e puo' verificare se l'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare o mantenere la misura cautelare. La Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di Appello che ha indicato: contatti telefonici e incontri con persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, uso di linguaggio 'criptico' nelle conversazioni, la negazione di contatti rivelatasi mendace nell'interrogatorio e la natura ambigua delle frequentazioni. Tali fatti, valutati nel loro insieme e con criteri di esperienza comune, sono stati ritenuti idonei a integrare colpa grave e a escludere l'equo indennizzo. La sentenza richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite e altre) e disciplina relativa al diritto di non rispondere, precisando che il silenzio non equivale al mendacio, il quale invece può influire sul diritto alla riparazione se causalmente rilevante.
Norme richiamate
Norma centrale: prevede l'equa riparazione per ingiusta detenzione ma esclude il diritto se l'interessato ha dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare. Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio tale causa.
Definizione di colpa utilizzata per valutare la nozione di colpa grave; comportamenti caratterizzati da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza possono escludere il diritto all'indennizzo.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Regola la facolta' dell'imputato di non rispondere. La Corte distingue il diritto a non rispondere (protetto e non impeditivo dell'indennizzo) dal mendacio volontario, che invece, se causalmente rilevante, può incidere e ostare al riconoscimento della riparazione.
Direttiva UE 2016/343 e D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188
Richiamate per il rafforzamento della protezione della presunzione di innocenza e del diritto al silenzio; la Corte precisa pero' che tale tutela non si estende al fornire versioni mendaci che siano causalmente rilevanti per la misura cautelare.
art. 5 CEDU (par. 5 richiamato)
Il ricorrente invocava la norma per sostenere che l'illegalita' della detenzione determina il diritto alla riparazione indipendentemente dalle sue condotte; la Corte ha ritenuto comunque legittimo valutare le condotte dell'interessato quando esse siano causalmente pertinenti a determinare o mantenere la misura cautelare.
Richiamati in via analogica per il principio di autoresponsabilità e per spiegare la ratio solidaristica dell'indennizzo: l'indennizzo non deve risolversi in una compensazione che oblitera l'autoresponsabilita'.
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione e' autonomo rispetto al giudizio di merito: l'assoluzione non impedisce che il giudice della riparazione valuti se l'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a determinare o mantenere la custodia cautelare.
- Frequentazioni ambigue con soggetti notoriamente dediti a reati, l'uso di linguaggio 'criptico' nelle conversazioni e contatti compatibili con attivita' illecite possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo, salvo giustificazioni tempestive e documentate.
- Il silenzio esercitato nell'interrogatorio e' protetto; fornire invece dichiarazioni mendaci o reticenti su elementi causalmente rilevanti può precludere il diritto alla riparazione se il mendacio ha inciso sulla determinazione cautelare.
- Il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con criteri di esperienza comune, la concausalita' tra la condotta del richiedente e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
- In situazioni analoghe, chi chiede l'indennizzo dovrebbe fornire prontamente chiarimenti e prove che giustifichino eventuali frequentazioni o contatti ambigui; evitare versioni false e preferire, ove opportuno, l'esercizio del diritto al silenzio assistito da consulenza difensiva.
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