Cassazione Civile, Ordinanza n. 34903/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di rimborso di un credito IVA indicato in dichiarazione annuale per euro 24.084,00. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in appello dopo il rigetto in primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento del rimborso, la sola esposizione del credito in dichiarazione con contestuale richiesta, senza che il contribuente avesse allegato documentazione idonea a provarne il fondamento, e aveva indebitamente posto a carico dell'Ufficio l'onere di contestare il credito o di richiedere la documentazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha distinto tra il momento della formale presentazione della domanda di rimborso IVA, che può desumersi dalla compilazione del quadro dichiarativo, e il diverso profilo della prova del diritto al rimborso, che resta a carico del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, in diversa composizione, perché accerti l'effettiva spettanza del rimborso e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata come disciplina del credito IVA e del rimborso; non basta la mera indicazione in dichiarazione per provare il diritto alla restituzione.
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata come base del procedimento di rimborso IVA; la richiesta formale non esonera il contribuente dall'onere probatorio sul credito.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente che lo invoca e impugna il diniego.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato veicolato come violazione di legge, censurando l'erronea applicazione delle norme sul rimborso IVA e sull'onere della prova.
Massime di principio
- In materia di rimborso IVA, la compilazione del relativo quadro della dichiarazione annuale può valere come formale esercizio della domanda, ma non esonera il contribuente dall'onere di provare il fondamento sostanziale del credito azionato.
- Chi impugna il diniego di rimborso di un tributo assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi del diritto restitutorio.
- La contestazione dell'Amministrazione finanziaria circa l'effettività del credito e la mancanza di documentazione non è preclusa dal solo fatto che il credito sia stato indicato in dichiarazione.
- La distinzione tra presentazione della domanda e prova del diritto è decisiva: la prima attiene alla rituale proposizione dell'istanza, la seconda alla verifica del merito della pretesa restitutoria.
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