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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25689/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo presentata da una società che svolgeva come oggetto principale l'assunzione e gestione di partecipazioni in imprese e società. La società chiedeva di non applicare le presunzioni antielusive di cui all'art. 30 della L. n. 724/1994 per l'anno d'imposta 2013, sostenendo di essere oggettivamente impossibilitata a raggiungere i ricavi minimi richiesti. L'Agenzia delle Entrate accolse solo in parte l'istanza, escludendo dal test di operatività alcune immobilizzazioni e partecipazioni, ma negò la disapplicazione totale. La società impugnò il diniego parziale e la CTR accolse il ricorso, annullando integralmente il provvedimento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) errata affermazione della legittimazione passiva concorrente della Direzione Provinciale oltre che della Direzione Regionale; 2) non impugnabilità del diniego di disapplicazione, trattandosi di atto non provvedimentale e non lesivo; 3) medesima censura sotto diverso profilo; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente; 5) violazione delle norme sulle società di comodo e sul riparto dell'onere probatorio, perché la CTR avrebbe ritenuto provata una situazione oggettiva di impossibilità di conseguire i ricavi senza individuare fatti specifici, ma valorizzando elementi ritenuti inconferenti (partecipazioni societarie, fabbricato alberghiero, finanziamenti infruttiferi).

La decisione

La Corte ha accolto solo il quinto motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva ravvisato, senza adeguata base fattuale specifica, la prova contraria idonea a superare la presunzione di non operatività. Ha invece respinto i primi quattro motivi: ha confermato la legittimazione processuale concorrente degli uffici periferici dell'Agenzia; ha ribadito che il diniego di disapplicazione delle norme antielusive è atto definitivo e recettizio, impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 546/1992; ha escluso il vizio di motivazione apparente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto sul quinto motivo e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973

    L'istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive può essere presentata dal contribuente; il diniego regionale ha rilevanza esterna e può essere contestato in giudizio.

  • art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994

    La disciplina sulle società di comodo è applicabile salvo prova contraria di oggettive situazioni che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi; la presunzione di non operatività è superabile.

  • art. 30, comma 1, L. n. 724 del 1994

    Il mancato superamento degli standards minimi di ricavi costituisce presunzione legale iuris tantum di non operatività.

  • art. 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il diniego di disapplicazione è qualificato come diniego di agevolazione ed è quindi impugnabile dinanzi al giudice tributario.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'interesse ad agire e l'impugnabilità dell'atto, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria delle condizioni oggettive che impediscono il raggiungimento dei ricavi minimi grava sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni; la presunzione legale di non operatività può essere vinta solo con prova contraria specifica.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici non possono sostituire la dimostrazione di fatti oggettivi e specifici idonei a superare il test di operatività.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altri vizi processuali nella censura sulla motivazione della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata sul piano motivazionale ma ha accolto la censura di sussunzione nel quinto motivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare il giudizio di fatto del merito; non rilevante per il vizio motivazionale, ma il merito è stato censurato per errata applicazione della norma sostanziale.

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente sussiste solo in caso di mancanza assoluta, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile.

  • art. 36, comma 2, n. 4), D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario corrisponde al requisito della motivazione della sentenza civile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 53 Cost.

    Evocato dalla CTR come parametro per escludere un'automatica presunzione di reddito in capo a società effettivamente operative.

  • art. 41 Cost.

    Evocato dalla CTR per sostenere che una lettura eccessivamente rigorosa della disciplina antielusiva sarebbe incompatibile con la libertà di iniziativa economica.

  • art. 11, comma 1, preleggi

    Richiamato per affermare l'efficacia solo pro futuro della disciplina che esclude l'impugnabilità delle risposte agli interpelli.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    Fondamento della cassazione con rinvio.

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    Consente la cassazione con rinvio e l'enunciazione del principio di diritto.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il rinvio nel processo tributario.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel giudice di rinvio.

  • art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 156 del 2015

    Richiamato come disciplina sopravvenuta che non si applica retroattivamente al diniego del 2014.

  • art. 2, comma 4, lett. e), D.Lgs. n. 219 del 2023

    Citato come norma abrogatrice della disciplina sull'impugnabilità delle risposte agli interpelli.

Massime di principio

  • Il diniego del direttore regionale all'istanza di disapplicazione delle norme antielusive in materia di società di comodo costituisce un atto amministrativo definitivo e recettizio, immediatamente lesivo e impugnabile davanti al giudice tributario come diniego di agevolazione.
  • Nel processo tributario, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate possono stare in giudizio in via concorrente e alternativa rispetto al direttore regionale, poiché la legittimazione processuale appartiene all'Agenzia quale unico soggetto giuridico.
  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivi, presenti contrasti irriducibili o sia incomprensibile; non è sufficiente un preteso difetto di sufficienza argomentativa.
  • La disciplina delle società di comodo opera attraverso una presunzione legale iuris tantum di non operatività quando non siano raggiunti gli standards minimi di ricavi o reddito previsti dalla legge.
  • Il contribuente può superare la presunzione solo dimostrando specifiche e oggettive situazioni, indipendenti dalla sua volontà, che abbiano reso impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi in termini economici.
  • Ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva, non bastano considerazioni generiche sulla coerenza degli investimenti o sulla natura dei beni detenuti; occorre spiegare in modo puntuale perché quei fatti abbiano impedito il superamento del test di operatività.
  • La verifica del giudice di legittimità può investire la corretta sussunzione dei fatti accertati nella nozione normativa di situazione oggettiva impeditiva del raggiungimento dei ricavi minimi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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