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Sentenza

Sentenza n. 4789/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a una sopraelevazione in ampliamento di un’abitazione, realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente in zona rossa ad alto rischio vulcanico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato il diniego della domanda di condono presentata ai sensi della l. 326/2003 per una sopraelevazione di circa 50 mc, descritta come volume tecnico destinato a serbatoi idrici, vani di espansione dell’impianto termico e canne fumarie e di ventilazione. In appello ha sostenuto che l’intervento non costituisse una nuova costruzione, ma un’opera di minore rilevanza riconducibile alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. 269/2003, e quindi astrattamente condonabile in area vincolata previo parere dell’autorità preposta alla tutela. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione del diniego, per mancata indicazione della concreta compromissione dell’interesse paesaggistico e dell’interesse pubblico derivante dal mantenimento dell’opera; l’omesso esame della circostanza che il manufatto sarebbe stato ultimato entro il 31 marzo 2003, prima del divieto di nuove edificazioni nella zona rossa; e l’inapplicabilità ratione temporis della disciplina regionale sul rischio vulcanico.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR Campania è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha qualificato l’intervento come ampliamento di un fabbricato residenziale mediante realizzazione di 50 mq di nuova volumetria, riconducibile alla tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. 269/2003, relativa alle opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici. Per gli immobili sottoposti a vincolo, l’art. 32 del d.l. 269/2003 consente il condono esclusivamente per gli interventi di minore rilevanza di cui alle tipologie 4, 5 e 6, previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo; sono invece insuscettibili di sanatoria le opere riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3, anche quando il vincolo sia di inedificabilità relativa e l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica. Poiché l’opera non rientrava tra quelle condonabili, il richiamo al vincolo e alla tipologia dell’intervento sorreggeva adeguatamente il diniego, adottato nell’esercizio di un potere vincolato. Non era necessario acquisire il parere di compatibilità paesaggistica, in quanto superfluo. Le ulteriori questioni concernenti la disciplina regionale relativa alla zona rossa non erano comunque idonee a fondare l’appello. Il Collegio ha inoltre precisato che, in presenza di un atto vincolato in materia di abusi edilizi, non è necessaria una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati. L’appellante è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003

    Il comma 26 dell’art. 32 ammette la condonabilità solo per le opere di tipologia 4, 5 e 6; il comma 27, lett. d), disciplina le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli.

    In area vincolata il terzo condono è limitato agli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo; le opere delle tipologie 1, 2 e 3 non sono condonabili, anche in presenza di vincolo di inedificabilità relativa e di conformità urbanistica.

  • Allegato 1 al d.l. 269/2003

    Tipologia 1: opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    La realizzazione di un ampliamento residenziale con nuova volumetria è stata ricondotta alla tipologia 1, incompatibile con il condono in area vincolata.

  • art. 10, lett. a), d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata dalla parte appellante per sostenere che la sopraelevazione non costituisse nuova costruzione; il giudice ha invece qualificato l’intervento come ampliamento con nuova volumetria.

  • d.lgs. 42/2004

    Il manufatto ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico; tale circostanza attivava i limiti speciali previsti dall’art. 32 del d.l. 269/2003.

  • art. 5 l.r. n. 5/2003

    Dalla data di entrata in vigore della presente legge ... nei comuni individuati all’articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale.

    La disposizione regionale, posta a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica nelle zone ad alto rischio vulcanico, non era comunque necessaria per sorreggere il diniego di condono.

Massime di principio

  • Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico o ambientale, il condono previsto dall’art. 32 del d.l. 269/2003 è ammesso esclusivamente per gli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • In area vincolata, le opere abusive riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’Allegato 1 al d.l. 269/2003 non sono condonabili, anche se il vincolo comporta una mera inedificabilità relativa e l’intervento risulta conforme alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici.
  • La realizzazione di un ampliamento di un fabbricato residenziale mediante nuova volumetria costituisce intervento diverso dalle opere di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria di minore rilevanza, anche se il volume è destinato a ospitare impianti o altri elementi tecnici.
  • Quando l’insuscettibilità dell’opera al condono deriva direttamente dalla tipologia dell’intervento e dalla presenza del vincolo, il diniego è espressione di potere vincolato, è adeguatamente motivato mediante il richiamo a tali elementi e non richiede una previa valutazione di compatibilità paesaggistica, in quanto superflua.
  • In materia di abusi edilizi, qualora l’amministrazione eserciti un potere vincolato, non è necessaria una specifica comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità e gli interessi privati coinvolti, né l’indicazione di una concreta e ulteriore compromissione dell’interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiCalamità e ristori
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioEmergenze e protezione civile
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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