Cassazione Penale, Sentenza n. 16582/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che confermava gli arresti domiciliari disposti dal Gip per reati connessi allo spaccio (art. 110, 81 cpv. c.p., 73 DPR 309/90). Due motivi: (1) violazione dell'art. 273, comma 1 c.p.p. per presunta carenza di motivazione e assenza di corroborazioni rispetto alle intercettazioni utilizzate; censura della mancata produzione del decreto di autorizzazione alle intercettazioni (RIT 1327/20) e della mancata autorizzazione all'ascolto tramite portale PST; (2) violazione dell'art. 274 c.p.p. per assenza del requisito di attualità delle esigenze cautelari, in quanto sono trascorsi circa due anni dai fatti contestati.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene inammissibile la censura che pretendeva riscontri alle intercettazioni: la giurisprudenza consolidata (richiamata dalla Corte) riconosce piena valenza probatoria alle dichiarazioni registrate in intercettazioni regolarmente autorizzate e non esige sempre elementi di corroborazione ai sensi dell'art. 192, comma terzo c.p.p.; inoltre la censura è ritenuta generica e priva di specificità, e le contestazioni sulla mancata autorizzazione/all'ascolto risultano infondate o non provate. Sul secondo motivo la Corte ritiene comunque fondata la valutazione del giudice del riesame circa l'attualità delle esigenze cautelari: sussistono elementi prognostici (contesto organizzato, esperienza criminale dell'indagato, rapporti con contesti malavitosi e precedenti penali) che giustificano la misura nonostante il decorso del tempo. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali, deve sostenere il costo del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la contestazione di concorso di persone nel reato; citata come riferimento alla tipologia di contestazione penale ma non oggetto di specifica interpretazione decisoria nella sentenza.
art. 81, comma secondo, cod. pen. (c.p.)
Riferimento normativo relativo al cumulo/concorrente di pene o circostanze aggravanti; richiamato a titolo di inquadramento delle imputazioni, senza ulteriore elaborazione motivazionale nella sentenza.
Norma del Testo Unico sugli stupefacenti che disciplina il reato di cui l'indagato è gravemente indiziato; utilizzata per qualificare il tipo di reato da cui derivano le esigenze cautelari.
art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte rileva che la critica è generica e priva di specificità, e che la motivazione del giudice del riesame è invece puntuale e adeguata.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie registrate in intercettazioni regolarmente autorizzate hanno pieno valore probatorio e non richiedono necessariamente i riscontri previsti dall'art. 192, comma terzo; rimane l'obbligo di valutazione critica e di coerenza logica da parte del giudice.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Regola il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. La Corte precisa che tale requisito non equivale all'imminenza di occasioni di reato ma richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, fondata su modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; più approfondita quanto maggiore è il decorso temporale.
Prevede l'onere delle spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicato dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpevolezza/colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussista colpa nella presentazione del ricorso e ciò ha inciso sulla quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Le intercettazioni regolarmente autorizzate producono dichiarazioni (auto- ed etero-accusatorie) che possono avere pieno valore probatorio e non richiedono sempre ulteriori riscontri ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; il giudice deve però valutarne il contenuto secondo criteri di coerenza e linearità logica.
- Le censure generiche e prive di specificità circa la carenza di motivazione o la mancanza di riscontri sono tipicamente dichiarate inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione perché la motivazione è insufficiente e quali elementi specifici manchino.
- La mera asserzione della mancata autorizzazione o di difetti documentali inerenti le intercettazioni va provata; se il giudice indica l'esistenza dell'autorizzazione (es. invio mediante canali processuali), l'accertamento spetta al ricorrente e la contestazione deve essere fondata su elementi concreti.
- Il requisito di "attualità" delle esigenze cautelari non richiede la dimostrazione dell'imminenza di una specifica occasione di reato, ma una valutazione prognostica della possibilità di reiterazione, fondata su elementi concreti (modalità di condotta, precedenti, contesto organizzato, legami con reti criminali); tale valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è il tempo trascorso dai fatti.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; la Corte può valutare l'eventuale mancanza di colpa nella proposizione del ricorso ai fini della quantificazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16566/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16567/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16570/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16571/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16572/2023 del 19/04/2023
- Sentenza penale · 19 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →