Ordinanza n. 3542/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, - della “graduatoria finale di merito” del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 12 (dodici) unità di personale dirigenziale di livello non generale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” relativa al profilo di 9 (nove) dirigenti per l’area amministrativa, contabile e consolare (Codice 01), pubblicata il 19 marzo 2026, nella parte in cui, in ritenuta applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, limita il numero degli idonei a sole due unità (10ª e 11ª posizione), escludendo gli altri idonei (dalla 12ª alla 15ª posizione), tra cui la ricorrente; - del bando di concorso pubblicato il 26 settembre 2024 sul portale “inPA”, ove interpretato come impositivo dell’applicazione della c.d. norma “taglia idonei”; - occorrendo, del d.P.C.M. 13 settembre 2024, perché non estende l’esclusione della norma c.d. taglia idonei a tutti i concorsi banditi per un numero di posti non superiore a venti; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria finale di merito del concorso in oggetto, in qualità di candidata idonea per il profilo Codice 01, occorrendo previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità delle norme che, in ipotesi, vi ostano, come specificato nel prosieguo; nonché, in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimo ritardo nella conclusione della procedura selettiva, in violazione di termini ragionevoli; nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a, per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di ragione e competenza, all’ostensione degli atti del concorso richiesti dalla ricorrente nell’istanza di accesso agli atti del 1°.04.2026, previo annullamento del relativo diniego tacito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso dirigenziale per il profilo Codice 01, nella parte in cui limita gli idonei non vincitori a due unità mediante applicazione della norma cosiddetta “taglia idonei”, nonché gli atti presupposti e il diniego tacito di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti organizzatori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la graduatoria finale del concorso per nove posti di dirigente nell’area amministrativa, contabile e consolare, lamentando l’illegittima applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, che limita il numero degli idonei non vincitori. Ha sostenuto che avrebbe dovuto applicarsi il regime derogatorio introdotto dall’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, concernente le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 o i concorsi banditi nel 2025, anche perché l’approvazione della graduatoria nel 2026 sarebbe dipesa dall’inerzia dell’Amministrazione. Ha inoltre dedotto lesione del legittimo affidamento, disparità di trattamento rispetto ai candidati dell’altro profilo concorsuale, la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51, 77 e 97 Cost., nonché, in via subordinata, l’illegittimo ritardo nella conclusione della procedura. È stata altresì proposta domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. agli atti richiesti con istanza del 1° aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, richiamando precedenti conformi della Sezione. Ha ritenuto corretta l’applicazione della norma “taglia idonei”, poiché il concorso era stato bandito nel 2024 e la graduatoria del profilo Codice 01 era stata approvata nel 2026; il regime derogatorio dell’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, quale disciplina eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica. Ha escluso che il ritardo nella nomina della commissione o nella definizione della procedura integrasse un’illegittima inerzia, rilevando che non esiste un termine generale perentorio di conclusione dei concorsi e che il termine di cui all’art. 11, comma 4, d.P.R. n. 487/1994 è ordinatorio ed era stato rispettato. Ha negato la lesione del legittimo affidamento, non essendo emerso alcun comportamento amministrativo univoco idoneo a far confidare nella non applicazione della limitazione degli idonei. Ha escluso la disparità di trattamento, poiché i due profili, pur inseriti in un unico bando, avevano seguito prove e iter procedimentali distinti ed erano sfociati in graduatorie separate; mancava quindi l’identità delle situazioni richiesta per configurare il vizio. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la disciplina derogatoria è temporalmente circoscritta secondo una scelta legislativa non irragionevole, coerente con il rafforzamento della capacità amministrativa e con la preferenza per il concorso quale strumento ordinario di reclutamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
La disposizione limita il numero degli idonei non vincitori; il TAR ne ha ritenuto corretta l’applicazione alla graduatoria approvata nel 2026 relativa a un concorso bandito nel 2024.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025
sospensione degli effetti della norma taglia idonei
La deroga riguarda le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 ovvero i concorsi banditi nel 2025; trattandosi di disposizione derogatoria, non è applicabile analogicamente a un concorso bandito nel 2024 con graduatoria approvata nel 2026.
art. 11, comma 4, d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023
Le procedure concorsuali si concludono di norma entro centottanta giorni dalla data di conclusione delle prove scritte
Il termine è ordinatorio e non costituisce, di per sé, un termine perentorio o un parametro automatico di illegittimità temporale dell’azione amministrativa; nella fattispecie risultava rispettato.
Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della decisione.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
Prevede il rito per la tutela dell’accesso; il provvedimento esaminato definisce la fase cautelare e non reca una specifica decisione sulla domanda di accesso.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporale e oggettiva prevista dalla disciplina derogatoria è stata ritenuta sorretta da una ratio oggettiva e non irragionevole.
art. 51 Cost.
Non è stata ravvisata una lesione del principio di accesso agli uffici pubblici, in ragione della disciplina legislativa sulla limitazione degli idonei.
art. 77 Cost.
È stata esclusa l’eterogeneità della norma “taglia idonei” rispetto al contenuto del decreto-legge nel quale è stata introdotta.
art. 97 Cost.
La disciplina è stata ritenuta coerente con obiettivi di efficienza, rafforzamento della capacità amministrativa e rinnovamento del personale pubblico.
Massime di principio
- La disciplina derogatoria che sospende o limita temporalmente l’applicazione della cosiddetta norma “taglia idonei” non può essere estesa analogicamente a fattispecie non comprese nel suo tenore letterale, trattandosi di una deroga al regime ordinario.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria sulle graduatorie concorsuali, rilevano le date oggettivamente indicate dalla legge — quali la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria — e non il solo fatto che il procedimento abbia avuto una durata ritenuta insoddisfacente dal candidato.
- In assenza di una disciplina generale che stabilisca un termine perentorio di conclusione delle procedure concorsuali, il termine ordinatorio previsto dall’art. 11, comma 4, d.P.R. n. 487/1994 non determina automaticamente l’illegittimità della procedura per il suo superamento.
- Il legittimo affidamento nella non applicazione di una disciplina legislativa presuppone un comportamento univoco dell’amministrazione idoneo a generare una ragionevole aspettativa qualificata; non è sufficiente la mera aspettativa soggettiva del candidato fondata sulla durata della procedura.
- La disparità di trattamento per situazioni identiche può configurarsi soltanto quando le fattispecie poste a confronto siano assolutamente identiche; profili concorsuali inseriti in un unico bando possono costituire procedure differenti se caratterizzati da prove, iter procedimentali e graduatorie distinti.
- La scelta legislativa di delimitare temporalmente e oggettivamente una disciplina derogatoria in materia di reclutamento pubblico non è manifestamente irragionevole quando risulti coerente con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa e con la preferenza per il concorso quale strumento ordinario di reclutamento.
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