Sentenza del 24/11/2021 n. 36390 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Coordinamento impugnava l'invito di pagamento n.120 dell'11/5/2011 per omesso versamento del contributo unificato relativo al ricorso proposto davanti al TAR Lazio, chiedendo l'esenzione in quanto organismo di volontariato. La controversia verteva sulla possibilità di riconoscere alle associazioni di volontariato l'esenzione dal contributo unificato (sulla base del D.P.R. n.115/2002, art.10 e della L. n.266/1991, art.8) qualora l'iscrizione a ruolo per l'esercizio dell'azione giudiziaria sia strumentale alle finalità statutarie dell'associazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accolse l'appello del Coordinamento riconoscendo l'esenzione. Il Ministero e il TAR impugnarono in Cassazione. Le Sezioni Unite affrontarono la questione di diritto e affermarono che l'art.10 del T.U. sul contributo unificato disciplina un regime di esenzione di natura oggettiva applicabile solo ai 'processi' espressamente esenti dall'imposta di bollo o da altre spese per disposizione di legge. Veniva inoltre precisato che il mancato pagamento del contributo non impedisce lo svolgimento del processo. La Corte di Cassazione (sezione che ricevette il rinvio dopo le S.U.) ha accolto il ricorso principale del Ministero, ha respinto il ricorso incidentale del Coordinamento, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del Coordinamento; le spese sono compensate e al ricorrente incidentale è imposto l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato già versato, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. contributo unificato), art. 10
"non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (...)"
L'art.10 introduce un regime di esenzione oggettiva: l'esenzione dal contributo unificato opera solo per i processi che la legge dichiara esenti da bollo o da altre spese; non si estende per via soggettiva ad associazioni o atti processuali non espressamente ricompresi.
L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 9 (richiamata)
richiamata come disciplina che ha anticipato il regime del contributo unificato poi codificato nel t.u. del 2002
Testo richiamato a fondamento della disciplina generale del contributo unificato; contribuisce a evidenziare la natura normativa e tassativa delle esenzioni.
L. 11 agosto 1991, n. 266, art. 8
La norma riconosce benefici fiscali alle organizzazioni di volontariato per gli atti svolti nello svolgimento dell'attività associativa; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non autorizza, senza esplicita previsione normativa, ad estendere l'esenzione del contributo unificato a tutte le iscrizioni a ruolo compiute dall'associazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-bis (imposta di bollo)
Precedenti giurisprudenziali citati sul tema dell'imposta di bollo indicano che gli atti introduttivi non sono automaticamente esenti; la giurisprudenza applicativa ha richiamato il principio di tassatività delle esenzioni.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 248
Il termine di 30 giorni previsto per l'esercizio dell'attività accertativa dall'Amministrazione, in assenza di espressa previsione di perentorietà, è meramente ordinatorio/acceleratorio e non produce effetti decadenziali se non rispettato.
Principio di tassatività delle norme agevolative
Richiamato dalla Corte: le esenzioni fiscali o agevolazioni devono essere interpretate restrittivamente e non estese per analogia o estensione soggettiva.
Massime di principio
- L'esenzione dal contributo unificato è di natura oggettiva: opera solo quando una norma dichiari esente il processo in sé (per materia o per espressa disposizione), non in base alla qualità soggettiva della parte che agisce (es. associazione di volontariato) salvo che la legge lo preveda esplicitamente.
- La mera appartenenza di un'associazione a finalità di solidarietà o il carattere strumentale di un'iscrizione a ruolo rispetto allo statuto non sono sufficienti a creare di per sé un diritto all'esenzione del contributo unificato in assenza di una norma che la preveda espressamente.
- Il mancato pagamento del contributo unificato non impedisce lo svolgimento o la conclusione del giudizio; pertanto l'obbligo di pagamento non costituisce ostacolo sostanziale all'accesso alla tutela giurisdizionale.
- I benefici fiscali e le esenzioni devono essere interpretati in senso restrittivo: chi invoca un'agevolazione deve dimostrare il fondamento normativo espresso e tassativo dell'esenzione.
- I termini amministrativi (es. 30 giorni per l'attività accertativa) che non siano espressamente dichiarati dalla legge perentori devono essere considerati ordinatori/acceleratori; la loro inosservanza non comporta automaticamente decadenza dell'attività dell'amministrazione.
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