Sentenza del 24/11/2021 n. 1407 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - Esenzione abitazione principale - Possesso dell'abitazione - Non sufficiente - Residenza anagrafica - Dimora del nucleo familiare - Necessità - Coniugi residenti in comuni diversi - Non si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di riconoscimento dell'esenzione IMU per abitazione principale. Il contribuente sosteneva il diritto all'agevolazione basandosi sul possesso dell'immobile e sulla propria iscrizione anagrafica, nonostante i coniugi non fossero residenti nello stesso comune.
La decisione
La Corte ha stabilito che per beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale non è sufficiente il solo possesso dell'immobile: è necessario che il contribuente abbia la residenza anagrafica nell'immobile e che lo stesso risulti essere la dimora del nucleo familiare. Pertanto, due coniugi non legalmente separati con residenze anagrafiche in comuni diversi non possono usufruire dell'agevolazione, salvo prova del distacco effettivo dal nucleo familiare e del trasferimento della dimora abituale in altro comune. L'impugnazione del contribuente è stata rigettata (esenzione non riconosciuta).
Norme richiamate
Normativa IMU (norme sul riconoscimento dell'abitazione principale)
La normativa IMU richiede, per l'esenzione dell'abitazione principale, la contemporanea presenza del possesso dell'immobile, della residenza anagrafica in esso e della sua funzione di dimora abituale del nucleo familiare.
Norme anagrafiche e di famiglia (regole sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare)
Le regole anagrafiche che determinano la residenza e la composizione del nucleo familiare sono rilevanti ai fini fiscali: la mera iscrizione anagrafica senza che l'immobile sia la dimora del nucleo non soddisfa i requisiti per l'agevolazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU per abitazione principale servono tre requisiti concomitanti: possesso (titolo reale), residenza anagrafica nell'immobile e dimora abituale dell'intero nucleo familiare.
- La sola iscrizione anagrafica del contribuente nell'immobile non è sufficiente se il nucleo familiare non ha la dimora abituale nello stesso luogo.
- Coniugi non legalmente separati che risultano iscritti anagraficamente in comuni diversi non possono entrambi beneficiare dell'esenzione, a meno che non dimostrino chiaramente lo scioglimento del nucleo (distacco effettivo) e il trasferimento della dimora abituale in altro comune.
- La prova del diritto all'agevolazione richiede documentazione concreta: certificazioni anagrafiche, attestazioni sulla composizione del nucleo familiare, elementi di fatto sulla dimora abituale (utenze, iscrizioni scolastiche, mediche, ecc.).
- In situazioni analoghe è opportuno regolarizzare la posizione anagrafica e documentare il nucleo familiare e la dimora abituale prima di richiedere l'agevolazione, oppure fornire prove del distacco e del trasferimento della dimora per escludere la comunione di fatto del nucleo.
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