Sentenza del 24/11/2021 n. 1400 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - Competenza territoriale - Atti della riscossione - Luogo in cui ha sede l'agente della riscossione - Competenza esclusiva - Si applica - Luogo in cui ha sede l'Ente impositore - Rilevanza limitata - Solo nel caso di enti locali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un atto emesso dall'agente della riscossione contestandone vizi formali e/o sostanziali e/o degli atti prodromici al procedimento di riscossione; la questione principale riguardava quale fosse il giudice tributario territorialmente competente a conoscere del ricorso (se quello del luogo di sede dell'ufficio che ha emesso il ruolo/atto impositivo o quello del luogo di sede dell'agente della riscossione).
La decisione
Il giudice ha stabilito che la competenza territoriale è determinata in via esclusiva in ragione della sede dell'agente della riscossione: pertanto il ricorso deve essere proposto davanti al giudice del luogo in cui ha sede l'agente della riscossione, anche quando tale sede non coincida con quella dell'ufficio che ha emesso il ruolo. Un'unica eccezione puntuale è stata riconosciuta: la regola non si applica quando l'atto di riscossione abbia per oggetto tributi degli enti locali e l'agente della riscossione abbia sede in una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale; in tale ipotesi assume rilevanza la sede dell'ente impositore (ente locale). Di conseguenza, i ricorsi proposti davanti a giudici diversi dalla sede dell'agente della riscossione devono essere considerati inidonei sotto il profilo della competenza territoriale salvo la richiamata eccezione per tributi locali.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
La disciplina della competenza territoriale nel processo tributario va interpretata attribuendo rilevanza esclusiva alla sede dell'agente della riscossione quando è l'atto di riscossione ad essere impugnato; permette quindi di individuare il giudice territorialmente competente in funzione della sede dell'ente incaricato della riscossione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte)
Nell'ottica delle norme sulla riscossione, si riconosce che l'agente della riscossione svolge un ruolo autonomo rilevante anche ai fini processuali; tuttavia, per i tributi degli enti locali, quando l'agente ha sede in circoscrizione diversa dall'ente locale, rileva la sede dell'ente impositore (eccezione alla regola generale).
Massime di principio
- Quando si impugna un atto dell'agente della riscossione, il ricorso deve essere proposto davanti al giudice tributario competente per la sede dell'agente della riscossione; non rileva la sede dell'ufficio che ha emesso il ruolo.
- Se l'agente della riscossione ha sede in una circoscrizione diversa rispetto all'ente impositore e l'atto riguarda tributi degli enti locali, la competenza territoriale va individuata in relazione alla sede dell'ente locale (eccezione alla regola generale).
- Prima di depositare il ricorso verificare attentamente la sede dell'agente della riscossione: un errore di competenza territoriale può rendere il ricorso inammissibile o determinare il suo trasferimento con conseguenze procedurali e temporali rilevanti.
- Nell'impugnazione è opportuno contestare esplicitamente la qualità dell'atto impugnato (atto di riscossione vs atto impositivo) perché dalla qualificazione dipende la regola di competenza applicabile.
- Se si ha dubbio sulla natura dell'atto o sulla rilevanza dell'eccezione relativa agli enti locali, valutare l'opportunità di sollevare preliminarmente una questione di incompetenza territoriale o richiedere al giudice competente il trasferimento del procedimento laddove previsto.
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