Sentenza del 24/11/2021 n. 1415 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - Produzione documentale - Documenti non esibiti in fase amministrativa - Preclusione automatica - Non si applica - Richiesta specifica da parte dell'AF - Necessità - Valutazione della condotta del contribuente - Rileva - Tipologia della documentazione - Momento di acquisizione - Rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Produzione documentale in sede giudiziale di documenti non esibiti nella fase amministrativa; valutazione dell'applicabilità della preclusione prevista dall'art. 32 D.P.R. n. 600/1973 che vieterebbe l'utilizzo di documenti non prodotti in fase amministrativa.
La decisione
La preclusione di cui all'art. 32 D.P.R. n. 600/1973 non opera automaticamente. Perché la produzione in giudizio sia esclusa è necessario che la documentazione sia stata richiesta in modo specifico dall'Amministrazione Finanziaria e che la condotta del contribuente nel contraddittorio, la tipologia della documentazione e i tempi necessari per ottenerla non rendano lecita la produzione successiva. Nel caso di specie la CTR ha ammesso la produzione di documentazione bancaria relativa ad annualità risalenti, tenendo conto dei tempi necessari all'istituto bancario per il rilascio e della condotta collaborativa del contribuente.
Norme richiamate
art. 32 D.P.R. n. 600/1973
La norma non deve essere applicata in modo automatico; la preclusione richiede che l'Amministrazione Finanziaria abbia effettuato una richiesta specifica della documentazione. Il giudice deve valutare altresì la condotta del contribuente nel contraddittorio, la tipologia dei documenti e i tempi necessari per la loro effettiva acquisizione.
Massime di principio
- La preclusione di cui all'art. 32 non è automatica: occorre verificare se l'AF ha chiesto specificamente i documenti.
- Il giudice deve valutare la condotta del contribuente nel contraddittorio: comportamento collaborativo può giustificare ammissione tardiva dei documenti.
- La tipologia della documentazione è rilevante: documenti la cui acquisizione richiede tempi (es. estratti conto bancari storici) possono essere ammessi se la loro mancata produzione è giustificata.
- I tempi necessari per ottenere la materiale disponibilità dei documenti devono essere considerati: ritardi imputabili a terzi (banche) non devono penalizzare automaticamente il contribuente.
- Per evitare rischi, l'AF dovrebbe formulare richieste documentali chiare e specifiche in sede amministrativa; il contribuente dovrebbe dimostrare gli sforzi compiuti per reperire i documenti.
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