Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/11/2021 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRES - Impianto fotovoltaico - Cessione energia - Detassazione reddito - Connessione attività agricola - Necessità - Coltivazione del fondo preesistente - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione fiscale sulla qualificazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da impianto fotovoltaico: il contribuente chiedeva che tale reddito fosse qualificato come reddito agricolo in quanto attività agricola accessoria; l'Amministrazione sosteneva che, in assenza dei requisiti, il reddito dovesse essere ricompreso nel reddito d'impresa e assoggettato al regime ordinario.

La decisione

La sentenza ha accolto l'interpretazione secondo cui l'applicazione del regime agricolo al reddito da cessione di energia elettrica è subordinata alla qualificazione dell'attività come agricola accessoria. Per esserlo è necessario che l'impianto fotovoltaico sia insistente su un fondo effettivamente utilizzato per l'attività agricola e che la coltivazione del fondo sia anteriore alla costruzione dell'impianto. In mancanza di tali condizioni, il reddito derivante dalla produzione e cessione dell'energia deve essere ricompreso nel reddito d'impresa e assoggettato al regime ordinario (IRES/tributazione d'impresa).

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 2135

    Definizione di attività agricola e delle attività connesse: la qualificazione fiscale dell'attività produttiva passa per i requisiti civilistici di attività agricola e di connessione al fondo.

  • D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR)

    La normativa fiscale distingue redditi agricoli e redditi d'impresa; per applicare il regime agevolato/agricolo occorre che l'attività di produzione sia effettivamente agricola o accessoria a quella agricola secondo i requisiti previsti.

Massime di principio

  • Per qualificare come 'accessoria' l'attività connessa (es. produzione di energia da fotovoltaico) è necessario che l'impianto sia funzionalmente collegato e fisicamente insistente su un fondo aziendale destinato all'attività agricola.
  • La coltivazione del fondo deve essere anteriore alla costruzione dell'impianto: l'installazione successiva su un fondo non precedentemente coltivato difficilmente permette la qualificazione agricola.
  • In assenza dei requisiti di connessione e anteriorità, il reddito da cessione di energia è reddito d'impresa e soggetto al regime ordinario (IRES/IRPEF secondo il tipo di soggetto).
  • È fondamentale conservare e produrre prove documentali della titolarità/uso agricolo del fondo e della storicità della coltivazione (contratti di affitto, registri agricoli, foto, fatture, documentazione tecnica antecedente alla costruzione).
  • Prima dell'investimento valutare la pianificazione fiscale e societaria (eventuale integrazione dell'impianto nell'azienda agricola, forma giuridica, convenzioni) poiché la qualificazione ha rilevanti effetti fiscali e civilistici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.