Sentenza del 24/11/2021 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - Impianto fotovoltaico - Cessione energia - Detassazione reddito - Connessione attività agricola - Necessità - Coltivazione del fondo preesistente - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione fiscale sulla qualificazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da impianto fotovoltaico: il contribuente chiedeva che tale reddito fosse qualificato come reddito agricolo in quanto attività agricola accessoria; l'Amministrazione sosteneva che, in assenza dei requisiti, il reddito dovesse essere ricompreso nel reddito d'impresa e assoggettato al regime ordinario.
La decisione
La sentenza ha accolto l'interpretazione secondo cui l'applicazione del regime agricolo al reddito da cessione di energia elettrica è subordinata alla qualificazione dell'attività come agricola accessoria. Per esserlo è necessario che l'impianto fotovoltaico sia insistente su un fondo effettivamente utilizzato per l'attività agricola e che la coltivazione del fondo sia anteriore alla costruzione dell'impianto. In mancanza di tali condizioni, il reddito derivante dalla produzione e cessione dell'energia deve essere ricompreso nel reddito d'impresa e assoggettato al regime ordinario (IRES/tributazione d'impresa).
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2135
Definizione di attività agricola e delle attività connesse: la qualificazione fiscale dell'attività produttiva passa per i requisiti civilistici di attività agricola e di connessione al fondo.
D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR)
La normativa fiscale distingue redditi agricoli e redditi d'impresa; per applicare il regime agevolato/agricolo occorre che l'attività di produzione sia effettivamente agricola o accessoria a quella agricola secondo i requisiti previsti.
Massime di principio
- Per qualificare come 'accessoria' l'attività connessa (es. produzione di energia da fotovoltaico) è necessario che l'impianto sia funzionalmente collegato e fisicamente insistente su un fondo aziendale destinato all'attività agricola.
- La coltivazione del fondo deve essere anteriore alla costruzione dell'impianto: l'installazione successiva su un fondo non precedentemente coltivato difficilmente permette la qualificazione agricola.
- In assenza dei requisiti di connessione e anteriorità, il reddito da cessione di energia è reddito d'impresa e soggetto al regime ordinario (IRES/IRPEF secondo il tipo di soggetto).
- È fondamentale conservare e produrre prove documentali della titolarità/uso agricolo del fondo e della storicità della coltivazione (contratti di affitto, registri agricoli, foto, fatture, documentazione tecnica antecedente alla costruzione).
- Prima dell'investimento valutare la pianificazione fiscale e societaria (eventuale integrazione dell'impianto nell'azienda agricola, forma giuridica, convenzioni) poiché la qualificazione ha rilevanti effetti fiscali e civilistici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 nov 2021Sentenza del 24/11/2021 n. 1399 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 nov 2021Sentenza del 24/11/2021 n. 1400 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 nov 2021Sentenza del 24/11/2021 n. 1407 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 nov 2021Sentenza del 24/11/2021 n. 1415 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 nov 2021Sentenza del 24/11/2021 n. 36390 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2021Sentenza del 24/11/2021 n. 36391 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →