Sentenza del 24/11/2021 n. 1399 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - Monitoraggio fiscale - Disponibilità finanziarie in paesi a fiscalità privilegiata - Presunzione di natura reddituale - Applicazione retroattiva - Illegittima Imposte sui redditi - Monitoraggio fiscale - Disponibilità finanziarie in paesi a fiscalità privilegiata - Omessa compilazione quadro RW - Applicazione retroattiva - Legittima - Sanzioni - Applicabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposte sui redditi e monitoraggio fiscale: il contenzioso riguardava la qualificazione delle disponibilità finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata e la possibilità per l'Amministrazione di presumere che tali disponibilità fossero redditi non dichiarati (art. 12, c.2 D.L. 78/2009), nonché l'applicabilità di sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW
La decisione
La Corte ha ritenuto che la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 (secondo cui le disponibilità finanziarie non dichiarate in paesi a fiscalità privilegiata si presumono costituite da redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria) ha natura sostanziale e pertanto non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Invece, le sanzioni per il mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e per la mancata compilazione del quadro RW sono risultate applicabili retroattivamente, essendo fattispecie autonome già previste dalla normativa previgente e indipendenti dall'accertamento di un maggior imponibile
Norme richiamate
D.L. 78/2009, art. 12, comma 2
le disponibilità finanziarie non dichiarate detenute in paesi a fiscalità privilegiata si presumono costituite da redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria
La norma è stata qualificata come di natura sostanziale (incide sulla determinazione del reddito imponibile) e quindi non suscettibile di applicazione retroattiva rispetto a periodi antecedenti alla sua entrata in vigore
Obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) - normativa previgente
omessa compilazione quadro RW - sanzioni applicabili
Gli obblighi di monitoraggio e le relative sanzioni costituiscono una fattispecie autonoma e di natura sanzionatoria/amministrativa già prevista dalla normativa anteriore; pertanto le sanzioni possono trovare applicazione anche retroattivamente
Massime di principio
- Le disposizioni di natura sostanziale che incidono sulla determinazione del reddito non possono essere applicate retroattivamente se entrate in vigore dopo i periodi d'imposta contestati; pertanto contestazioni basate su presunzioni sostanziali introdotte successivamente devono essere impugnate per violazione del principio di non retroattività
- Gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e le relative sanzioni, quando già previsti dalla normativa vigente nel periodo contestato, possono essere applicati anche a fatti anteriori all'introduzione di nuove norme sostanziali: la mancata compilazione del quadro RW rimane sanzionabile indipendentemente dall'accertamento di nuovo reddito
- In situazioni analoghe è cruciale distinguere se la disposizione cui si oppone l'Amministrazione ha natura sostanziale (incide sul quantum del tributo) o prescrittiva/sanzionatoria (obblighi formali e relative sanzioni): l'analisi della natura della norma guida la possibilità di opposizione per retroattività
- Per i periodi successivi all'entrata in vigore della norma sostanziale, la presunzione può operare ma resta possibile per il contribuente fornire prova contraria sull'origine lecita delle disponibilità estere; conservazione e produzione di documentazione probatoria (contratti, bonifici, certificazioni estere) è determinante
- Anche se si ottiene il riconoscimento che una presunzione sostanziale non è applicabile retroattivamente, il contribuente deve comunque valutare il rischio e gli oneri relativi alle sanzioni per omissioni formali quali la mancata compilazione del quadro RW e considerare eventuali rimedi come istanze di definizione agevolata o dichiarazioni integrative
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