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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36846/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di un professionista per l'anno d'imposta 2003, conclusa con PVC notificato nel giugno 2007. Dopo ulteriori interlocuzioni e un accesso "mirato" presso lo studio del contribuente per acquisire documentazione e informazioni sui beni strumentali, l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP, con sanzioni. Il contribuente impugnava l'atto deducendo, tra l'altro, la nullità per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall'ultimo accesso dell'Amministrazione e non dalla notifica del PVC della Guardia di Finanza; contestava inoltre la pretesa IRAP per difetto di autonoma organizzazione. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione ritenendo rispettato il termine poiché il PVC era stato notificato nove mesi prima dell'avviso e dichiarando non esaminate in appello le altre censure perché non riproposte. In cassazione il contribuente deduceva, con i primi due motivi, nullità della sentenza e violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per omesso esame della corretta decorrenza del termine e per mancata considerazione dell'accesso successivo e dell'assenza di ragioni d'urgenza; con il terzo motivo censurava l'omesso esame delle ulteriori questioni di merito.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che il termine dilatorio di sessanta giorni dovesse decorrere dall'ultimo accesso effettuato dall'Amministrazione finanziaria presso lo studio del contribuente, e non dalla sola notifica del PVC della Guardia di Finanza. Poiché l'avviso di accertamento era stato notificato prima del decorso di tale termine e l'Ufficio non aveva allegato né provato specifiche ragioni di urgenza, l'atto è stato considerato illegittimo. La Corte, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e ha deciso nel merito annullando l'originario avviso di accertamento. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    "l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"

    Il termine di sessanta giorni a garanzia del contraddittorio decorre dal completamento dell'attività di verifica, quindi dall'ultimo accesso o dal verbale che chiude le operazioni di accesso/ispezione/verifica; se l'Ufficio emette l'avviso prima della scadenza, deve allegare e provare specifiche ragioni di particolare urgenza.

  • art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro per la censura di violazione di legge.

  • art. 384, comma secondo, c.p.c.

    Consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione, annullando l'atto impugnato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente decorre dall'ultimo atto di accesso, verifica o ispezione che conclude effettivamente l'attività istruttoria, non dal solo PVC se l'accertamento prosegue con ulteriori acquisizioni documentali o accessi.
  • La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale è violata quando l'avviso di accertamento sia notificato prima della scadenza del termine di legge e l'Ufficio non abbia specificamente dedotto e provato ragioni di particolare urgenza.
  • Ai fini dell'annullamento dell'avviso per violazione del termine dilatorio, è decisivo verificare la reale sequenza procedimentale e non la mera denominazione formale dell'atto redatto dagli organi di controllo.
  • Quando la decisione impugnata è errata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e pronunciare nel merito l'annullamento dell'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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