Cassazione Civile, Ordinanza n. 27561/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato di ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, con inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile degli emolumenti extra mensili, in relazione a periodi di contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni e altri periodi indicati in giudizio come connessi anche a disoccupazione, mobilità e collocamento in integrazione salariale. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che tali emolumenti dovessero rientrare nella retribuzione imponibile/pensionabile e che l'INPS non avesse provato di averli effettivamente considerati nel calcolo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato la concreta fattispecie e la relazione di c.t.u. dalla quale, a suo dire, risultava un importo pensionistico liquidato superiore a quello considerato dal consulente nel calcolo della differenza; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a carico dell'INPS la prova del corretto calcolo della pensione e della mancata esclusione degli emolumenti extra mensili, mentre sarebbe stato il pensionato a dover provare il proprio assunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata, pur sintetica, non fosse affetta da motivazione apparente, perché aveva comunque affermato l'obbligo dell'INPS di includere gli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile ai fini dell'accredito figurativo e aveva accertato che non vi era prova della loro inclusione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa grava sull'INPS, trattandosi di fatto estintivo della pretesa, e che l'ente ricorrente si era limitato a prospettare l'assenza di prova della mancata inclusione, invertendo l'onere probatorio. È stata inoltre ritenuta inammissibile la richiesta di una diversa valutazione presuntiva in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'intimato. È stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura è stata respinta perché la motivazione, seppur sintetica, conteneva un percorso argomentativo sufficiente a comprendere la ratio decidendi.
L'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa grava sull'ente previdenziale, trattandosi di fatto estintivo della pretesa creditoria.
Il motivo è stato veicolato come violazione di legge, ma la censura è stata respinta perché in realtà mirava a sovvertire l'accertamento di merito e il riparto dell'onere probatorio.
Richiamata per definire l'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, comprensiva degli emolumenti extra mensili.
Richiamato come intervento modificativo della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Richiamata come precisazione ulteriore della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
L. n. 155 del 1981, art. 8
Richiamato quale norma che collega la contribuzione figurativa al valore retributivo da assumere come base di calcolo pensionistica.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine indicato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di riliquidazione pensionistica con accredito di contribuzione figurativa, l'ente previdenziale che abbia l'obbligo legale di determinare correttamente la base di calcolo deve provare di avervi effettivamente incluso tutti gli elementi retributivi rilevanti, poiché tale dimostrazione attiene a un fatto estintivo della pretesa del pensionato.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il nucleo argomentativo idoneo a rendere percepibile la decisione; non ricorre se il giudice di merito abbia comunque indicato, sia pure sinteticamente, la regola applicata e l'accertamento compiuto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c. in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di diversa lettura presuntiva dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- Gli emolumenti extra mensili possono rilevare nella base di calcolo pensionistica quando la disciplina contributiva applicabile li ricomprenda nella nozione di retribuzione imponibile e la normativa sulla contribuzione figurativa rinvii a tale base retributiva.
- Chi intenda contestare l'esatto adempimento dell'ente previdenziale deve confrontarsi con gli specifici atti e dati di causa da cui risulti o non risulti l'inclusione delle voci retributive rilevanti; una contestazione meramente assertiva dell'assenza di prova non è sufficiente a ribaltare l'accertamento di merito.
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