Sentenza n. 2195/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile per tardiva riassunzione il ricorso contro le deliberazioni del Comune di Montecilfone relative alle condizioni tecnico-economiche per l’attraversamento del demanio civico da parte di gasdotti della Rete Nazionale Gasdotti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa gestore gasdotto)
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava la deliberazione consiliare comunale del 2020, la presupposta deliberazione della Giunta e le successive deliberazioni del 2023, con cui il Comune, quale amministratore del demanio civico, aveva richiesto l’autorizzazione regionale al mutamento di destinazione delle porzioni di demanio civico interessate dal passaggio del metanodotto e aveva fissato prescrizioni tecniche ed economiche, inclusi modalità di attraversamento, assenza di liti pendenti, determinazione del maggior valore, canone annuo e obblighi risarcitori. Il TAR Molise aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del TAR Lazio, richiamando gli artt. 133, comma 1, lett. o), e 135, comma 1, lett. f), c.p.a., e aveva indicato nella motivazione il termine di trenta giorni per la riassunzione. Snam aveva riassunto il giudizio il 12 giugno 2024, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del 15 maggio 2024, ma oltre il termine di quindici giorni risultante dal dimezzamento previsto per il rito ex art. 119 c.p.a. Il TAR Lazio aveva ritenuto tardiva la riassunzione e dichiarato improcedibile il ricorso. In appello Snam ha sostenuto che il termine di riassunzione non fosse soggetto a dimezzamento, che l’indicazione giudiziale del termine di trenta giorni avesse determinato un errore scusabile e che il TAR Lazio avesse omesso di considerare tale circostanza. Sono state inoltre riproposte le censure di merito contro gli atti comunali, non esaminate in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondata la tesi secondo cui il termine di riassunzione sarebbe escluso dal dimezzamento previsto dall’art. 119 c.p.a., poiché le eccezioni alla regola del dimezzamento sono tassative e non comprendono tale termine. Ha tuttavia riconosciuto l’applicabilità dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., ravvisando un’oggettiva ambiguità determinata dall’ordinanza del TAR Molise, che aveva espressamente indicato il termine perentorio di trenta giorni per la riassunzione. Tale indicazione, benché contrastante con la disciplina del rito abbreviato, aveva ingenerato un incolpevole affidamento, e ciò anche perché la prescrizione del termine figurava nella motivazione dell’ordinanza, circostanza non idonea a escluderne l’attitudine a generare errore. Il TAR Lazio aveva omesso di confrontarsi con questo dato essenziale ai fini della tempestività della riassunzione. Il Consiglio di Stato ha qualificato tale omissione come difetto assoluto di motivazione, comportante la nullità della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 105, comma 1, c.p.a. Ha quindi accolto l’appello, dichiarato la procedibilità del ricorso di primo grado, disposto il rinvio al TAR Lazio per l’esame del merito e compensato le spese del doppio grado.
Norme richiamate
art. 52-quinquies d.P.R. 327/2001
Richiamato quale base dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto, con accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
art. 12 l. 1766/1927
Richiamato quale disposizione relativa all’autorizzazione al mutamento di destinazione delle porzioni di demanio civico interessate dall’infrastruttura.
Richiamato, unitamente alla disciplina statale e regionale sugli usi civici, nell’ambito degli atti comunali relativi al mutamento di destinazione del demanio civico.
Richiamato quale fondamento della disciplina regionale applicata all’attraversamento delle terre gravate da uso civico.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti
Fondamento della giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative alle infrastrutture della Rete Nazionale Gasdotti.
art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
le controversie di cui all’art. 133 comma 1 lettera o)
Attribuisce la competenza funzionale inderogabile al TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie relative alle infrastrutture ricomprese o da ricomprendere nella Rete Nazionale Gasdotti.
Disciplina la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente dopo la pronuncia di incompetenza.
Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo
La regola del dimezzamento si applica anche al termine per la riassunzione conseguente alla declaratoria di incompetenza; le eccezioni sono tassative.
Consente la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza sulla durata o sulle modalità di adempimento dell’onere processuale, quando l’errore non sia rimproverabile alla parte.
Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali
Richiamato dal TAR Lazio per escludere che il dialogo conciliativo tra le parti giustificasse il rinvio della trattazione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il difetto assoluto di motivazione della sentenza integra una causa di nullità.
Impone il rinvio al giudice di primo grado quando la sentenza è nulla per difetto assoluto di motivazione e consente la prosecuzione del giudizio mediante esame del merito da parte del TAR.
Richiamato per affermare che la motivazione costituisce requisito formale e sostanziale indispensabile al raggiungimento dello scopo della sentenza.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 119 c.p.a., il termine per la riassunzione del giudizio conseguente alla declaratoria di incompetenza è soggetto al dimezzamento, poiché le eccezioni alla regola generale sono tassative e non comprendono tale termine.
- La rimessione in termini per errore scusabile è ammissibile quando una pronuncia giudiziale contenga un’indicazione oggettivamente ambigua o erronea sulla durata del termine processuale, tale da ingenerare un affidamento incolpevole nella parte che vi si conformi.
- L’attitudine di una pronuncia a determinare errore scusabile non è esclusa dal fatto che l’indicazione erronea del termine sia contenuta nella motivazione anziché nel dispositivo, quando essa sia comunque chiara e idonea a orientare la condotta processuale della parte.
- L’omessa valutazione, nella sentenza che dichiara l’improcedibilità per tardiva riassunzione, di un’ordinanza del giudice precedentemente adito che abbia indicato un diverso termine processuale costituisce difetto assoluto di motivazione quando tale circostanza sia decisiva per stabilire la tempestività dell’atto.
- Il difetto assoluto di motivazione determina la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 105, comma 1, c.p.a., indipendentemente dal fatto che la pronuncia viziata sia di rito o di merito; esso non coincide con una motivazione semplicemente illogica, erronea, incompleta o sintetica.
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