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Legge

L.R. Molise 14/2002

Usi civici e gestione delle terre civiche

Normativa regionaleL.R. Molise 14/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Molise, la gestione amministrativa delle terre civiche e dei demani collettivi: autorizzazioni ad alienazione e mutamento di destinazione, criteri di valutazione, canoni, tutela, piani territoriali e piano quinquennale. Prevede anche esenzioni fiscali e l’abrogazione della legge regionale n. 6/1980. Alcuni adempimenti transitori erano legati ai primi 180 giorni/2 anni dall’entrata in vigore.

Usi civici e gestione delle terre civiche nel Molise

Usi civici e gestione delle terre civiche nel Molise

La legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e demani collettivi nel territorio della Regione Molise, definendo competenze, procedimenti autorizzativi, criteri economici, tutela dei beni e programmazione del loro utilizzo. Il provvedimento mira a valorizzare le terre civiche come risorsa produttiva, ambientale e socio-economica, nel rispetto dei diritti originari delle popolazioni utenti.

Ambito di applicazione e principi generali

Le funzioni amministrative trasferite allo Stato alla Regione e agli enti locali in materia di usi civici e demani collettivi sono esercitate secondo la legge regionale e, per quanto non previsto, secondo la normativa statale vigente. Per la parte regionale, le funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale.

Sono considerate terre civiche e demani collettivi, ai fini della disciplina regionale, sia le terre assegnate in proprietà collettiva alla generalità degli abitanti di un comune o di una frazione in liquidazione dei diritti di uso civico, sia le terre possedute da comuni, frazioni o amministrazioni separate soggette a usi civici, comprese quelle derivanti da scioglimenti, permute e conciliazioni.

La Regione indica come obiettivi principali la valorizzazione produttiva delle terre civiche, l’incremento della forestazione e della zootecnia e la tutela ambientale, salvaguardando i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni molisane.

Amministrazioni separate dei beni civici

Il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni per costituire o rinnovare le amministrazioni separate dei beni di uso civico secondo la legge statale richiamata. La Giunta regionale doveva inoltre emanare un regolamento entro un anno dall’entrata in vigore della legge e uno statuto tipo entro 180 giorni.

Le amministrazioni separate devono trasmettere al Comune copia del bilancio preventivo e consuntivo; l’omissione è sanzionata con lo scioglimento. È prevista quindi una forte vigilanza sugli organismi di gestione frazionale.

Alienazione, mutamento di destinazione e autorizzazioni

Le domande di mutamento di destinazione e di autorizzazione all’alienazione di terre civiche sono pubblicate all’albo del Comune o dei Comuni interessati per 15 giorni; i cittadini possono presentare osservazioni nei 30 giorni successivi. Dopo tale fase il Comune si pronuncia definitivamente e trasmette gli atti alla Regione, che rilascia l’autorizzazione previa istruttoria.

L’alienazione è ammessa solo quando sia impossibile realizzare le finalità per cui è stato richiesto il mutamento di destinazione. L’autorizzazione deve contenere clausole di retrocessione e di prelazione in favore dell’ente alienante; tali clausole vanno inserite nel contratto anche ai fini della trascrizione. Se la comunità riacquista il bene per prelazione o retrocessione, il bene rientra nel regime giuridico originario.

Mutamento di destinazione e alienazione possono essere autorizzati non solo per finalità agro-forestali, ma anche per finalità pubbliche o di interesse pubblico; è inoltre consentita l’utilizzazione a fini turistici. Prima della stipula dell’atto negoziale deve essere acquisito, ove necessario, il parere previsto dalla normativa richiamata in materia paesaggistica.

Criteri di valutazione dei beni e corrispettivi

La stima dei suoli è affidata agli uffici tecnici comunali o dell’amministrazione separata, che devono tener conto delle peculiarità concrete del bene affinché il valore sia effettivo e motivato. La determinazione del valore costituisce parte necessaria della documentazione da inviare alla Regione.

Per concessioni temporanee, servitù e legittimazione di suoli agricoli, il riferimento è il Valore agricolo medio più recente pubblicato dalla Regione; se manca il valore per la specifica qualità colturale, si applica per analogia quello della zona agraria più simile.

Per beni edificati o irreversibilmente trasformati, il valore è determinato sulla base dei valori dell’Osservatorio immobiliare del Ministero delle Finanze; in mancanza, si usano gli atti notarili dell’ultimo triennio. La legge prevede riduzioni percentuali del valore in vari casi, tra cui edificazione antecedente allo strumento urbanistico, prima abitazione, attività produttive e, per i residenti, un’ulteriore riduzione del 20%.

Il controvalore può essere versato in unica soluzione o, su richiesta motivata accolta dall’amministrazione, in dieci rate annuali anticipate con interessi legali; in tale ipotesi è iscritta ipoteca a favore dell’amministrazione fino al pagamento integrale.

Per i suoli concessi a fini edificatori, se il mutamento di destinazione è già stato autorizzato, è consentita la trasformazione della concessione in alienazione, previa richiesta dell’interessato, consenso dell’amministrazione e autorizzazione della Giunta regionale.

Per i beni extra-agricoli il canone è determinato in relazione ai benefici economici del concessionario. Per l’estrazione di inerti il corrispettivo è collegato al prezzo annualmente fissato dalla Regione per metro cubo estratto.

Assegnazione a categoria e convalida di atti pregressi

Prima di autorizzare mutamenti di destinazione o alienazioni, la Regione, sulla base di un piano di massima, assegna le terre a una delle categorie previste dalla legge statale. In assenza del piano, l’autorizzazione è comunque possibile per i terreni ascrivibili alla categoria “A”.

È prevista anche la convalida delle autorizzazioni all’alienazione già stipulate e registrate prima dell’entrata in vigore della legge, purché le terre non fossero state preventivamente assegnate a categoria. In tali casi la Giunta regionale decide sentiti il Comune e, se necessario, l’amministrazione separata, valutando l’interesse pubblico.

Tutela amministrativa, vigilanza e reintegra

La tutela amministrativa dei beni civici, quando non sia contestata la natura demaniale, spetta al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente, tramite l’istruttoria del servizio regionale competente, può ordinare la reintegra delle terre occupate o manomesse, indicare le opere da eseguire e assegnare al trasgressore un termine tra 20 e 30 giorni per ripristinare i luoghi; decorso inutilmente il termine, il Comune esegue le opere a spese del trasgressore.

In caso di urgenza, i poteri di tutela possono essere esercitati anche dai sindaci o dai presidenti delle amministrazioni separate per i terreni di rispettiva competenza, con immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Pianificazione territoriale e urbanistica

I piani territoriali e urbanistici provinciali e comunali, nonché gli strumenti aventi effetti equivalenti, devono considerare la natura e la destinazione delle terre civiche. In fase di elaborazione va predisposto il rilevamento delle aree civiche tra i documenti di analisi territoriale.

Le terre civiche conservano, nell’ambito dei piani, la destinazione prevista dalla legge statale; eventuali diverse destinazioni devono essere motivate da ragioni di pubblico interesse. I piani adottati e trasmessi alla Regione sono sottoposti alla pronuncia della Giunta regionale, soprattutto in relazione ai mutamenti di destinazione.

I piani già approvati senza le prescritte autorizzazioni dovevano essere adeguati entro due anni dall’entrata in vigore della legge mediante apposita variante.

Regolarizzazione e autorizzazioni in sanatoria

Per le edificazioni o i mutamenti di destinazione su terre di uso civico, i soggetti interessati devono ottenere l’autorizzazione in sanatoria, salvo il diverso regime della sanatoria edilizia statale. La procedura segue quella prevista per le autorizzazioni ordinarie.

Quando porzioni di terre civiche abbiano da tempo perso in modo irreversibile la loro conformazione e destinazione agricola, boschiva o pascoliva per utilizzazioni improprie consolidate, la Giunta regionale può disporne la declassificazione dal regime demaniale civico e autorizzare il Comune a iscriverle tra i beni patrimoniali, ai sensi dell’art. 829 c.c. Per l’applicazione di questa disciplina la Giunta doveva emanare direttive entro 180 giorni.

Verifica demaniale e mutamenti di destinazione su beni non accertati

Quando i mutamenti di destinazione riguardano comuni o amministrazioni separate privi di verifica demaniale e non accertati con sentenza passata in giudicato, l’autorizzazione è subordinata a una relazione tecnica di un professionista abilitato incaricato dal Comune o dall’amministrazione separata.

L’incarico deve essere comunicato alla Giunta regionale, che determina le modalità della verifica demaniale. I relativi costi sono sostenuti dall’ente interessato e coperti con gli introiti della gestione delle terre civiche.

Elenco degli esperti demaniali

Presso l’assessorato regionale all’agricoltura è istituito l’elenco degli esperti demaniali in usi civici e terre collettive, articolato in due sezioni: istruttori e periti/delegati tecnici.

Alla prima iscrizione avevano diritto, su richiesta, i soggetti con specifica esperienza professionale, tra cui periti che avessero svolto almeno due verifiche demaniali o redatto un piano di massima o una ripartizione delle terre, nonché consulenti e avvocati con un numero minimo di incarichi o difese in procedimenti dinanzi ai Commissari usi civici. La Giunta regionale deve inoltre istituire corsi di qualificazione per le iscrizioni successive. Gli esperti già iscritti presso il Commissariato usi civici entrano di diritto nell’elenco.

Canoni di legittimazione, quotizzazione e affrancazione

La legittimazione, la quotizzazione e la conciliazione amministrativa dei suoli di uso civico sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della Giunta.

I canoni derivanti da provvedimenti precedenti devono essere adeguati secondo le procedure previste dalla legge. I canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, insieme a livelli, censi e pesi perpetui derivanti da vincoli demaniali di uso civico, possono essere affrancati mediante capitalizzazione al saggio legale.

Le amministrazioni comunali interessate dovevano, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e comunque entro il 31 agosto di ogni anno, ripristinare ed esigere i canoni adeguati; in caso di inerzia la Giunta regionale può nominare un commissario ad acta.

Determinazione dei canoni e riduzioni

Per calcolare il canone di legittimazione si applicano i criteri di valutazione dei suoli previsti per i valori agricoli e, più in generale, le altre disposizioni vigenti. Se la qualità colturale è il risultato di migliorie apportate dall’interessato o dai suoi danti causa, il valore delle migliorie va detratto per evitare l’indebito arricchimento dell’ente.

Per residenti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, limitatamente alle finalità di coltivazione e incremento della proprietà coltivatrice, il valore così determinato è ridotto del 50%.

Destinazione dei proventi

I corrispettivi derivanti da alienazioni, concessioni e affrancazioni di terre civiche devono essere reinvestiti in opere e servizi pubblici, manutenzione e gestione delle opere pubbliche, strumenti di pianificazione territoriale e sviluppo socio-economico del demanio civico, comprese le spese per le verifiche demaniali. Se il reinvestimento non è possibile, i proventi non possono essere destinati ad altre finalità.

Prima dell’utilizzo delle somme il Comune deve comunque acquisire il nulla-osta del servizio regionale competente. I proventi derivanti da terre frazionali spettano all’amministrazione separata; se incassati dal Comune devono essere immediatamente riversati a favore di tale amministrazione.

Competenze regionali e nulla-osta temporanei

Le competenze applicative della legge sono attribuite all’assessorato regionale all’agricoltura, che può adottare e proporre gli atti necessari alla tutela delle terre civiche e degli interessi delle popolazioni utenti.

Per interventi di rilevante interesse socio-economico locale o per opere pubbliche o di interesse pubblico, il servizio regionale può rilasciare nulla-osta temporanei nelle more della definizione del procedimento, predisponendo cautele per il ripristino dei luoghi se l’autorizzazione definitiva non venga poi rilasciata.

Piano quinquennale di utilizzazione

La Giunta regionale deve adottare un piano quinquennale di utilizzazione delle terre civiche entro due anni dall’entrata in vigore della legge, avvalendosi di comuni e comunità montane e tenendo conto dei relativi piani di sviluppo.

Il piano si fonda sull’inventario dei beni civici, sulle verifiche demaniali pubblicate e sulle proposte degli enti interessati, sentito l’organo consultivo dei beni ambientali e, per i beni nei parchi naturali, gli organi di gestione. Il piano individua le utilizzazioni prioritarie, le risorse finanziarie regionali destinate ai diversi soggetti beneficiari e le eventuali aziende sperimentali nei settori forestale e zootecnico.

In attesa del piano regionale, gli enti interessati devono comunque adottare propri piani e programmi di gestione e trasmetterli alla Regione; l’approvazione spetta alla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

La Regione, con la collaborazione dei comuni interessati, predispone inoltre un inventario informatizzato delle terre e dei beni civici, anche cartografico, pubblicato per estratto sul Bollettino regionale.

Esenzioni fiscali

Sono esenti da tasse, imposte di bollo e registro e da ogni altra imposta tutti gli atti relativi alla sistemazione degli usi civici, delle terre e dei demani collettivi. Sono altresì esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse, come frazionamenti, volture e ogni altro adempimento inerente.

Abrogazione e decorrenza

La legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, è abrogata. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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