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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09524/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta nei confronti della banca da un soggetto che, quale legale rappresentante di una società di persone e anche in proprio quale fideiussore, chiedeva il ricalcolo di vari rapporti bancari intrattenuti con l'istituto: un conto corrente ordinario, altri conti correnti/conti anticipi e un finanziamento agrario. Deduceva l'applicazione di interessi anatocistici e ultralegali, commissioni di massimo scoperto, commissioni di affidamento e di istruttoria fido, nonché il superamento del tasso soglia, chiedendo l'accertamento dei saldi e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre alla compensazione tra il saldo di un conto corrente e i saldi/passivi di altri rapporti. In primo grado la domanda era stata rigettata per insufficienza della documentazione contrattuale e contabile. In appello la Corte territoriale aveva invece ritenuto sufficiente la documentazione parziale, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio, aveva escluso alcune voci di costo illegittime, aveva riconosciuto un saldo attivo su un conto chiuso e aveva respinto la compensazione richiesta su un conto ancora in essere. Nel ricorso per cassazione la parte attrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte avesse limitato illegittimamente la ricostruzione dei rapporti e non avesse valorizzato tutta la documentazione disponibile, inclusi gli estratti conto scalari; 2) omessa pronuncia e violazione degli artt. 111 e 112 c.p.c., per non avere la Corte accertato la mancata stipula in forma scritta dei contratti e l'inesistenza dei relativi contratti; 3) violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese di CTU. La banca ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., contestando che la Corte d'appello avesse negato la prescrizione in relazione al conto ancora aperto e avesse trascurato la rilevanza delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale, dichiarando inammissibile il primo motivo, inammissibile e infondato il secondo e assorbito il terzo. Ha invece accolto il ricorso incidentale della banca, ritenendo errato il principio applicato dalla Corte d'appello secondo cui, per un conto corrente ancora in essere, non sarebbe configurabile la prescrizione delle rimesse solutorie ai fini del ricalcolo del saldo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    consente l'ordine di esibizione dei contratti bancari da parte del giudice di merito, ma la loro mancata produzione non basta da sola a imporre un esito favorevole alla parte che agisce se manca il quadro probatorio necessario.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta, in realtà, la valutazione del materiale istruttorio e l'esito dell'accertamento di merito.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma senza autonoma incidenza decisoria, essendo il riferimento considerato non perspicuo.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia va verificata tenendo conto di dispositivo e motivazione; nel caso concreto la Corte d'appello aveva comunque affrontato, sia pure implicitamente, il tema della forma dei contratti.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la prova dei fatti non contestati, ma la censura è stata ritenuta comunque inammissibile perché diretta a ottenere un accertamento di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese di CTU è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale e quindi non esaminata nel merito.

  • art. 2033 c.c.

    l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche a rapporto di conto aperto solo per versamenti di natura solutoria, ma in tal caso il risultato è la rideterminazione del saldo, non la condanna restitutoria immediata delle somme.

  • art. 1823 c.c.

    è richiamato per affermare che, solo a conto chiuso, viene meno l'indisponibilità dei singoli crediti e l'indebito può tradursi in una vera obbligazione di rimborso della banca.

  • art. 117 TUB

    in assenza di prova di pattuizioni scritte, il ricalcolo deve avvenire applicando gli interessi legali e quelli previsti dalla norma.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dalla banca incidentale in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla banca incidentale per individuare il momento di decorrenza della prescrizione in relazione alle rimesse solutorie.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla banca incidentale quale termine ordinario di prescrizione applicabile ai diritti azionati.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del T.U. spese di giustizia, applicato in dispositivo.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; se la doglianza mira a contestare la valutazione delle prove o l'adesione alla consulenza tecnica, il vizio è di merito e non di falsa applicazione della regola sull'onere della prova.
  • Nelle controversie bancarie sui conti correnti, la carenza documentale può essere colmata dal giudice di merito tramite gli elementi disponibili e la consulenza tecnica, anche usando il primo estratto conto utile o la ricucitura delle movimentazioni; tale valutazione è però insindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali nei limiti di legge.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto corrente può essere proposta anche a rapporto ancora aperto, ma se riguarda rimesse solutorie il suo effetto è la rideterminazione del saldo e non la condanna immediata alla restituzione delle somme, che presuppone la chiusura del conto.
  • La prescrizione delle rimesse solutorie va valutata anche quando il conto è ancora in essere, perché il debitore e la banca hanno entrambi interesse al corretto calcolo del saldo depurato dalle poste non ripetibili per intervenuta prescrizione.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. va verificata considerando non solo il dispositivo ma anche la motivazione; non sussiste se la sentenza abbia affrontato, anche implicitamente, la questione controversa.
  • La contestazione in cassazione della regolazione delle spese di consulenza tecnica resta assorbita quando la decisione viene cassata per altra ragione che impone il rinvio e la nuova regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

Testo integrale

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