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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37068/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma, da parte del Tribunale di Oristano, della condanna per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.), deducendo cinque censure: (1) utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Mariano Satta nonostante il suo status di imputato in reato connesso; (2) carenza di efficacia intimidatoria dell'espressione "aspettate un poco che ve lo faccio vedere io" (fattispecie di luglio 2013) non integrante il reato di minaccia; (3) analoga carenza intimidatoria dell'espressione "vattene, non ti è ancora bastato" (agosto 2013); (4) assenza del dolo per il reato di percosse nei confronti di Chiara Satta, trattandosi di mera condotta volta a strapparle il bidone; (5) illegittimità della condanna al risarcimento del danno per mancanza di prova del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione e, comunque, non è configurabile l'automatica inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte civile che depone volontariamente in dibattimento; i motivi relativi alle frasi minacciose (secondo e terzo) sono manifestamente infondati in quanto la minaccia va valutata ex ante per la sua attitudine intimidatoria e tale attitudine è stata correttamente ricostruita dal Tribunale (anche alla luce dell'esibizione di un bastone e di precedenti di violenza); il quarto motivo (dolo per percosse) è generico e la sentenza documenta volontà e azione diretta a percuotere mediante l'impatto del bidone; il quinto motivo è aspecifico poiché la condanna generica al risarcimento in sede penale è ammissibile quando il giudice accerti la potenziale capacità lesiva e il nesso causale, rimandando la liquidazione al giudice civile. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; preclusione alla rilevazione della prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.

    Norma che disciplina il reato di percosse; la Corte conferma che è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà di tenere una condotta violenta) per integrare il reato.

  • art. 612 c.p.

    Norma sul reato di minaccia; la Corte ribadisce che rileva l'attitudine intimidatoria della condotta valutata ex ante nel contesto concreto, non l'effettiva paura esperita dalla vittima.

  • art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p.

    Regola l'avvertimento all'imputato di reato connesso che costituisce parte civile; la Corte ritiene che la mancata informazione non renda automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni se la parte civile ha volontariamente deposto.

  • art. 197-bis c.p.p.

    Norma richiamata nel primo motivo (richiesta di censura procedurale); impiego nella contestazione relativa alle garanzie difensive della persona offesa costituita parte civile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti della formulazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte osserva che il ricorso deve attenersi ai motivi di gravame già dedotti in appello.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Consente al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio talune violazioni; la Corte afferma che l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni, quando richiede valutazioni di fatto, non è appannaggio del sindacato d'ufficio in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma processuale sulla richiesta di discussione orale; qui le parti non hanno chiesto la discussione orale ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Non si possono sollevare in cassazione questioni nuove che non siano state oggetto di gravame in appello; tali censure sono inammissibili salvo che la questione sia rilevabile d'ufficio e non richieda valutazioni di fatto.
  • La valutazione della "minaccia" ai sensi dell'art. 612 c.p. è ex ante e concreta: conta l'attitudine intimidatoria del comportamento nel contesto, non l'effettiva paura provata dalla vittima.
  • Per il reato di percosse (art. 581 c.p.) è sufficiente il dolo generico: è necessario provare la volontà di porre in essere una condotta violenta idonea a cagionare dolore.
  • Le dichiarazioni rese in dibattimento da una persona costituita parte civile, anche se coinvolta in reato connesso, non sono automaticamente inutilizzabili se la persona ha scelto di deporre volontariamente; l'eventuale difetto di garanzie va valutato in concreto dal giudice di merito.
  • La condanna generica al risarcimento nel processo penale è ammissibile quando il giudice accerta la potenziale capacità lesiva e il nesso causale; la quantificazione del danno viene rimessa al giudice civile.
  • Il sindacato della Corte di cassazione è limitato: per criticare valutazioni di fatto occorre dimostrare illogicità, contraddittorietà o manifesta irragionevolezza della motivazione, non fare una rinnovata valutazione probatoria.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese di cassazione e a somme in favore della Cassa delle ammende; la dichiarazione di inammissibilità può precludere eccezioni sopravvenute (es. prescrizione).

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