Cassazione Civile, Ordinanza n. 21007/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per il reddito d'impresa relativo all'anno 2006 nei confronti di un esercente commercio al minuto di prodotti non alimentari. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi ritenendo la contabilità complessivamente inattendibile per incongruenze tra ricavi dichiarati, ricarichi, indice di produttività per addetto, irregolarità nella compilazione delle giacenze iniziali e delle rimanenze finali ex art. 15 del DPR n. 600 del 1973 e profili di antieconomicità. In appello il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento perché la CTR aveva giudicato non significativo il campione di 18 fatture usato dall'Ufficio per calcolare la media ponderata dei ricarichi. L'Agenzia ricorreva in cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 15 e 39 del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, una volta ritenuto legittimo il metodo analitico-induttivo ma incongruo il solo criterio di calcolo della percentuale di ricarico, il giudice tributario avrebbe dovuto rideterminare nel merito la percentuale e i maggiori ricavi, anziché annullare integralmente la pretesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e lo ha accolto. Ha affermato che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito e che, quando l'avviso di accertamento è ritenuto invalido per ragioni sostanziali ma il metodo accertativo è corretto, il giudice di merito deve procedere a una nuova quantificazione della pretesa entro i limiti delle domande e delle ragioni dedotte, non limitarsi all'annullamento dell'atto. Poiché la CTR aveva giudicato corretto il ricorso al metodo analitico-induttivo ma aveva annullato l'accertamento solo per l'incongruità del campione usato per la media dei ricarichi, senza rideterminare i ricavi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 del DPR n. 600 del 1973
Richiamato come norma relativa alla compilazione delle giacenze iniziali e delle rimanenze finali; la sua violazione è stata considerata indice di inattendibilità complessiva della contabilità e quindi supporto dell'accertamento analitico-induttivo.
art. 39, commi 1 e 2, del DPR n. 600 del 1973
È la base normativa dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa; la Corte ribadisce che, in presenza di contabilità complessivamente inattendibile, l'Ufficio può determinare presuntivamente maggiori ricavi anche mediante media aritmetica o ponderata dei ricarichi.
art. 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sostanziali; la Corte non sviluppa un autonomo principio su di esso, ma considera infondata la doglianza processuale del contribuente e rileva il potere decisorio sostitutivo del giudice tributario.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'atto impositivo è censurato per ragioni sostanziali e il giudice ritenga corretto il metodo di accertamento ma errato il solo criterio di quantificazione, non è consentito limitarsi all'annullamento dell'avviso: il giudice deve pronunciare nel merito e rideterminare la pretesa tributaria.
- L'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa è legittimo quando la contabilità sia complessivamente inattendibile; in tale contesto l'Ufficio può ricostruire i ricavi in via presuntiva anche mediante media aritmetica o ponderata dei ricarichi.
- La scelta tra media aritmetica semplice e media ponderata, e la selezione del campione di beni su cui calcolare il ricarico, rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, ma devono rispettare coerenza logica, congruità e significatività del campione rispetto all'attività concretamente esercitata.
- Il giudice tributario, in quanto giudice di impugnazione-merito, sostituisce la propria valutazione a quella dell'Ufficio entro i limiti delle ragioni di fatto e di diritto dedotte, correggendo eventuali errori dell'accertamento e non limitandosi a una pronuncia demolitoria.
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