Cassazione Civile, Ordinanza n. 29536/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un socio di una società in nome collettivo aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettificava il reddito di partecipazione e recuperava IRPEF per l'anno d'imposta 2001. In primo grado il giudizio era stato deciso anche nei confronti della società, la quale aveva ottenuto il condono con conseguente annullamento dell'accertamento emesso nei suoi confronti; il giudice di merito aveva quindi ritenuto che tale definizione si riflettesse automaticamente sull'accertamento del socio, facendo venir meno la pretesa tributaria. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che, poiché la società aveva aderito al condono, l'Amministrazione non avesse fornito elementi idonei a determinare il reddito reale della società e quindi quello imputabile al socio per trasparenza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.P.R. 917/1986 e 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente reputato generica la contestazione dell'Ufficio, nonostante in primo grado fosse stato depositato il processo verbale di constatazione relativo alla società. La doglianza, in sostanza, investe l'effetto del condono ottenuto dalla società di persone sull'accertamento nei confronti del socio e la necessità di rideterminare il reddito di partecipazione sulla base degli elementi istruttori disponibili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che il condono o la definizione agevolata ottenuti dalla società di persone non producono automaticamente l'annullamento dell'accertamento nei confronti del socio, poiché il reddito sociale si imputa per trasparenza ai soci ex art. 5 TUIR e l'Amministrazione conserva il potere di accertare il reddito di partecipazione dei singoli. Tuttavia, il giudice tributario deve utilizzare il reddito definito dalla società come base di riferimento per determinare in modo congruo il reddito del socio, tenendo conto della correlazione tra reddito sociale e reddito imputato per trasparenza. La CTR, pur richiamando tali principi, non aveva effettuato la necessaria rideterminazione quantitativa del reddito del socio sulla base degli elementi istruttori disponibili, in particolare del PVC prodotto. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il reddito della società di persone è imputato automaticamente e direttamente ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione effettiva.
Richiamato quale base normativa dell'accertamento fiscale oggetto di censura.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta come motivo di ricorso per cassazione.
art. 53 Cost.
La Corte richiama il principio di capacità contributiva per affermare che il trattamento dei soci deve essere coerente con quello definito per la società, senza disparità irragionevoli.
Cita il procedimento camerale non partecipato seguito per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Il condono o altra definizione agevolata ottenuta dalla società di persone non estende automaticamente i propri effetti ai soci, i quali devono valutare autonomamente se avvalersene e restano, in difetto, esposti all'accertamento del reddito di partecipazione.
- Nell'accertamento per trasparenza del reddito dei soci, il giudice tributario deve tenere conto del reddito definito nei confronti della società come parametro di riferimento per la quantificazione della pretesa verso i soci.
- Quando l'Ufficio dispone di elementi istruttori già acquisiti, il giudice non può limitarsi a rilevare la genericità della contestazione, ma deve procedere alla concreta rideterminazione del reddito imputabile al socio secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e capacità contributiva.
- In presenza di definizione della posizione della società, l'Amministrazione conserva il potere-dovere di emettere accertamenti nei confronti dei soci estranei alla definizione, ma tali accertamenti devono essere coerenti con l'imponibile concordato o definito in capo alla società.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29491/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29492/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29493/2021 del 22/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →